Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine
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suale civile svizzero non è necessario poiché lo stesso prevede una riserva generale a favore degli accordi internazionali52. Del resto, non è neppure necessario modificare la LEF poiché, come già scritto, essa riserva espressamente i trattati internazionali.
La presente Convenzione comporta solo degli adeguamenti trascurabili del diritto interno, di natura essenzialmente tecnica. Ai sensi dell'articolo 2 della legge sulla consultazione (RS 172.061) non è pertanto stata indetta una procedura di consultazione. Si è tuttavia proceduto all'indagine conoscitiva prevista all'articolo 10 della medesima legge.
4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
La ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni non avrà ripercussioni finanziarie sulla Confederazione né si ripercuoterà sull’effettivo del personale.
5 Programma di legislatura
La ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni non è annunciata nel rapporto sul programma di legislatura 2003–200753. Al momento in cui il programma è stato allestito era impossibile prevedere se la Convenzione sarebbe stata adottata e, se del caso, quando.
6 Relazioni con il diritto europeo
Attualmente non esiste una disciplina comunitaria in materia di immunità degli Stati in seno all’Unione europea. Finora dodici Stati membri dell’Unione europea hanno firmato o ratificato la presente Convenzione.
Al livello di Consiglio d’Europa, il futuro della Convenzione europea sull’immunità degli Stati (cfr. n. 1.2.3), che conta soltanto otto Stati Parte, è attualmente messo in questione. Secondo un rapporto analitico del Comitato dei consulenti giuridici sul diritto internazionale pubblico del Consiglio d’Europa (CAHDI), la Convenzione europea rimane un compromesso che non ha regolato il problema di attuare le sentenze pronunciate contro Stati e questo spiega senza dubbio la poca sollecitudine degli Stati a diventarne parte. Rispetto alla Convenzione europea, la Convenzione delle Nazioni Unite del 2004 sembra dunque più efficace visto che non contiene pesanti norme procedurali54. Sembra così probabile che la Convenzione delle Nazioni Unite andrà sostituendo la Convenzione europea. Inoltre, secondo il rapporto surriferito, l’analisi della prassi degli Stati mostra che la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni è conforme, essenzialmente, alla pratica degli Stati europei, sicché ci si attende che la Convenzione
52 Cfr. art. 2 del disegno di Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 6593.
53 FF 2004 969.
54 Cfr. “Rapport analytique sur la pratique des Etats relative aux immunités”, 4 agosto 2005, CAHDI (2005) 5 Finale, pag. 3.