Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine
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La prima eccezione all’immunità ha un ruolo fondamentale nella concezione restrittiva, considerata la crescente implicazione degli Stati nella vita economica. Essa concerne i procedimenti derivanti dalle transazioni commerciali effettuate dallo Stato con persone fisiche e giuridiche straniere (art. 10). Nell’articolo 2 paragrafo 1 lettera c della Convenzione figura un elenco non esaustivo delle tipiche transazioni commerciali. Sono menzionati, fra l’altro, i contratti di vendita, di prestito o concernenti la prestazione di servizi, ad eccezione dei contratti di lavoro. L’articolo 2 paragrafo 2 precisa tuttavia che per determinare se un contratto o una transazione sia una «transazione commerciale» bisogna tenere conto in primo luogo della natura del contratto o della transazione, ma anche del suo obiettivo nelle due ipotesi seguenti: se le parti l’hanno convenuto o se, nella prassi dello Stato del foro, tale obiettivo è pertinente per determinare la natura non commerciale del contratto o della transazione. In Svizzera l’obiettivo della transazione non sarà determinante. Il Tribunale federale considera infatti che l’obiettivo perseguito non può essere decisivo poiché concerne sempre, in ultima analisi, un interesse dello Stato. La prassi svizzera indaga dunque soprattutto la natura intrinseca della transazione in questione31. L’approccio stabilito dalla Convenzione presenta numerosi vantaggi. Privilegiando la considerazione della natura della transazione, è rispettata la libertà contrattuale delle parti e riconosciuta l’importanza della prassi dello Stato del foro. Le differenze tra i diversi ordinamenti giuridici possono sussistere ma le conseguenze sono prevedibili per tutte le parti interessate alla transazione. L’eccezione delle transazioni commerciali non è tuttavia applicabile se si tratta di una transazione commerciale tra Stati o se le parti alla transazione commerciale hanno esplicitamente convenuto altrimenti (art. 10 par. 2).
La seconda eccezione all’immunità concerne le controversie relative ai contratti di lavoro conclusi con una persona fisica per un lavoro da eseguire interamente o in parte sul territorio dello Stato del foro (art. 11). La Convenzione provvede così alla protezione giuridica dei lavoratori. Tuttavia, in determinati casi, verrà ammessa l’immunità dello Stato datore di lavoro. Tali ipotesi tengono conto dell’interesse legittimo dello Stato di non subire ingerenze né inchieste nella gestione dei propri affari sovrani in alcune circostanze particolari. L'immunità è così ammessa se l’impiegato è stato assunto per adempiere funzioni particolari nell’esercizio del potere pubblico (par. 2 lett. a); se beneficia di uno statuto diplomatico particolare (par. 2 lett. b; cfr. anche l’allegato, punto relativo all’art. 11); se l’azione ha per oggetto l’assunzione di un candidato (par. 2 lett. c); se l’azione ha per oggetto il licenziamento di un impiegato e se, secondo il parere dello Stato datore di lavoro, tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza (par. 2 lett. d; cfr. anche l’allegato, punto relativo all’art. 11); o ancora se l’impiegato è cittadino dello Stato datore di lavoro e se non ha la residenza nello Stato del foro (par. 2 lett. e). La Convenzione fa infine salvo quanto convenuto per scritto fra l’impiegato e lo Stato datore di lavoro (par. 2 lett. f), sempre che sia compatibile con l’ordine pubblico prevalente nello Stato del foro.
La terza eccezione, che copre sia gli atti jure imperii sia quelli jure gestionis, riguarda le azioni di riparazione pecuniaria conseguenti a danno corporale o materiale attribuibile a uno Stato estero (art. 12). Uno Stato estero si vedrà infatti privato della sua immunità in caso di lesione dell’integrità fisica di una persona o di danno ai beni
31 Cfr. in particolare DTF 124 III 382, consid. 4a, e il n. 1.2.2 del presente rapporto.