Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine
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eserciti anche un’influenza assai importante sulla prassi futura degli Stati55. La ratifica della Convenzione da parte della Svizzera è dunque compatibile con il diritto europeo.
7 Costituzionalità
La costituzionalità del decreto federale che approva la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), ai cui sensi gli affari esteri competono alla Confederazione, ciò che implica la competenza di concludere trattati di diritto internazionale pubblico. In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. Orbene, nell'ambito di cui tratta, nessuna legge federale e nessun trattato prevede una tale delega a favore del Consiglio federale. La Convenzione deve quindi essere sottoposta all'approvazione del Parlamento.
Ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). La presente Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento (art. 31) e non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Al contrario contiene disposizioni importanti che fissano norme di diritto ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. La Convenzione infatti assoggetta la questione dell’immunità degli Stati a una disciplina uniforme elaborata su un piano multilaterale. Le sue disposizioni sono concepite in modo da poter essere immediatamente applicate dalle autorità statali e da vincolare direttamente i privati («self-executing»). Nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati contraenti si sostituiranno alle norme del diritto interno, segnatamente ai principi tratti dalla giurisprudenza del Tribunale federale, alle disposizioni della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento e alle disposizioni del diritto di procedura cantonale rispettivamente del futuro Codice di diritto processuale civile svizzero quando sarà applicabile. Di conseguenza il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sottostà a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L’Assemblea federale può integrarvi le modifiche di legge legate all’attuazione della Convenzione in virtù dell’articolo 141a capoverso 2 Cost.
55 Rapporto surriferito, pag. 3.