Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine
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La firma, la ratifica e l’entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sono disciplinate negli articoli 28, 29 e 30.
Contrariamente ad altre convenzioni di codificazione, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni assicura agli Stati Parte la possibilità di disdetta (art. 31), conferendo al testo maggiore flessibilità. La disdetta ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La Convenzione continuerà tuttavia ad applicarsi a qualsiasi questione relativa alle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sollevata in un procedimento promosso prima della data in cui la disdetta ha effetto.
Le usuali disposizioni delle convenzioni elaborate sotto l’egida delle Nazioni Unite concernenti il depositario e i testi autentici figurano negli articoli 32 e 33.
2.3 Dichiarazioni interpretative
2.3.1 Dichiarazione interpretativa concernente l’articolo
11 paragrafo 2 lettera b numero iv
L’articolo 11 paragrafo 2 lettera b autorizza lo Stato estero a far valere la sua immunità nei confronti dei procedimenti relativi ai contratti di lavoro di alcune categorie di membri delle proprie rappresentanze diplomatiche e consolari in ragione della natura particolare delle funzioni assunte da queste persone. Sono menzionate quattro categorie di persone: gli agenti diplomatici e i funzionari consolari (n. i e ii), i membri del personale diplomatico di una missione permanente presso un’organizzazione internazionale o una missione speciale o se rappresentano lo Stato in occasione di una conferenza internazionale (n. iii) o qualsiasi altra persona che beneficia dell’immunità diplomatica (n. iv). A contrario e interpretata in chiave restrittiva, questa disposizione potrebbe implicare che lo Stato non possa in alcun caso invocare la sua immunità in una controversia relativa a un contratto di lavoro che coinvolga un’altra categoria di membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari o delle delegazioni alle conferenze internazionali, indipendentemente dalle funzioni effettivamente svolte dalle persone interessate.
Per chiarire la portata di questa ultima categoria, il Consiglio federale propone la dichiarazione interpretativa seguente:
Ad articolo 11 paragrafo 2 lettera b numero iv:
«La Svizzera intende l’articolo 11 paragrafo 2 lettera b numero iv come comprensivo del personale amministrativo e tecnico ai sensi dell’articolo 1 lettera f della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, nonché degli impiegati consolari ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 lettera e della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari».
I membri del personale amministrativo e tecnico eseguono compiti strettamente legati all’esercizio del potere pubblico. Si tratta generalmente di membri del personale di carriera dello Stato accreditante o Stato d’invio, successivamente chiamati a compiere le loro funzioni in diversi Paesi nel corso della loro carriera. Visto che lo Stato estero è dunque toccato nell’adempimento dei compiti che gli spettano in qualità di titolare del potere pubblico, è giustificato prevenire, in linea di massima,