Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine
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una sentenza per procedere a misure coercitive nei confronti dei beni del debitore, anche quando questo è uno Stato estero49. Le norme della Convenzione prevarranno sulle disposizioni del diritto interno; la LEF fa del resto espressamente salvi i trattati internazionali50. La ratifica della Convenzione avrà dunque per effetto la modifica delle condizioni richieste finora dalla LEF per procedere a misure coercitive contro i beni di uno Stato estero quando lo Stato in questione è anch’esso Parte alla Convenzione. La possibilità di sequestrare beni appartenenti a questo Stato dipenderà allora dal suo consenso o dall’esistenza di una sentenza, anche nel caso di un sequestro. Questa regolamentazione costituisce tuttavia un reale progresso rispetto alla Convenzione europea (cfr. n. 1.2.3), che non è riuscita a superare le divergenze di prospettiva dei diversi Stati su questa questione delicata ed esclude quasi totalmente le misure coercitive. Autorizzando alcune misure di esecuzione forzata posteriori alla sentenza, la presente Convenzione si allinea alla concezione del Tribunale federale che considera il potere esecutivo dello Stato del foro come corollario del suo potere giurisdizionale.
Infine, la ratifica di questa Convenzione non pregiudicherà le relazioni giuridiche tra gli Stati Parte alla Convenzione europea sull’immunità degli Stati (cfr. n. 1.2.3). Poiché la Convenzione delle Nazioni Unite fa espressamente salvi gli accordi internazionali vigenti in materia di immunità (art. 26), i rapporti giuridici tra gli otto Stati Parte continueranno a essere disciplinati da questo accordo senza che i tribunali debbano verificare se uno di questi nel frattempo abbia ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite. Tuttavia, a causa del suo campo di applicazione più limitato, in futuro la Convenzione europea verrà certamente sostituita dalla Convenzione delle Nazioni Unite.
3.2 Ripercussioni sui Cantoni
Come già ricordato (cfr. n. 2.2.3), sotto il regime della Convenzione i Cantoni continueranno a beneficiare dell’immunità per gli atti che sono abilitati a compiere nell’esercizio dei loro poteri sovrani51.
3.3 Modifica di leggi e procedura di consultazione
L’articolo 23 paragrafo 3 della Convenzione esige che il termine per presentare ricorso contro una sentenza contumaciale nei confronti di uno Stato estero non sia inferiore a quattro mesi. L’attuazione di questa disposizione comporta una modifica della legge sul Tribunale federale (RU 2006 1205) così da prevedere un termine di quattro mesi per interporre ricorso contro una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di uno Stato estero. Questo termine decorre dal giorno in cui la copia della sentenza è stata ricevuta (o si reputa sia stata ricevuta) dallo Stato interessato, come richiesto dalla Convenzione. Un adattamento del disegno di Codice di diritto proces-
49 Cfr. in particolare art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (cause di sequestro).
50 Art. 30a LEF.
51 Lo stesso vale nella Convenzione europea; cfr. art. 28 della Convenzione europea sull’immunità degli Stati e il messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1981 concernente la Convenzione europea sull’immunità degli Stati e il Protocollo addizionale a questa Convezione, pag. 944 (FF 1981 II 929).