Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine

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Compendio

La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni è stata adottata, per consenso, dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2004. Essa ha lo scopo di instaurare norme universalmente applicabili, definendo le condizioni in cui uno Stato e i suoi beni possono essere assoggettati alla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato. Sono stati necessari 27 anni di negoziazioni per redigere uno strumento capace di ottenere l’adesione generale in questo settore del diritto ove sussistono posizioni divergenti. La Svizzera, che ha svolto un ruolo attivo nell’elaborazione del testo, ha potuto agevolmente sottoscrivere il consenso per la sua adozione, poiché la Convenzione codifica a livello internazionale principi applicati dal Tribunale federale dal 1918. Secondo tali principi detti dell’immunità restrittiva, lo Stato estero è protetto dalla propria immunità quando agisce nell’esercizio del potere pubblico (jure imperii), ma non per gli atti che compie quale titolare di diritti privati (jure gestionis), allo stesso titolo di un privato.

La Svizzera ha firmato questa Convenzione il 19 settembre 2006 a New York (decisione del Consiglio federale de 22 marzo 2006). Essa risulta infatti compatibile con il nostro ordinamento giuridico e rappresenta un miglioramento nella codificazione e lo sviluppo progressivo delle norme del diritto internazionale. Il Consiglio federale propone ora alle Camere federali di approvarla visto che la ratifica di detta Convenzione risulta auspicabile sotto numerosi aspetti.

La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni risponde infatti alla necessità di stabilire una disciplina uniforme e mondiale in un settore fondamentale per il buon funzionamento della società internazionale. La Svizzera è particolarmente interessata alla stabilità giuridica prodotta da un regime di immunità statali applicabile universalmente poiché numerose conferenze e organizzazioni internazionali hanno stabilito la loro sede sul suo territorio. Ratificando la Convenzione il nostro Paese si assicura le migliori condizioni possibili per la conduzione delle sue relazioni con gli altri Stati.

Questo testo rafforza inoltre la certezza del diritto nei rapporti fra gli Stati e i privati. Il regime delle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni pone problemi complessi e le pratiche nazionali in materia non sono uniformi. Sia gli Stati che i privati trarrebbero vantaggio dalla trasparenza e dalla prevedibilità portate da un corpus di disposizioni giuridicamente vincolanti. La ratifica della Convenzione è nell’interesse della Svizzera poiché contribuisce a rafforzare i principi dello Stato di diritto e alla certezza del diritto.

Attualmente [stato il 17.01.2007] 3 Stati hanno già ratificato la presente Convenzione (Austria, Norvegia e Portogallo) e 25 altri l’hanno firmata. Tra gli Stati firmatari figurano Paesi che in passato propendevano per un’immunità assoluta. La Convenzione sembra dunque avere ottime possibilità di suscitare l’adesione generale in seno alla comunità degli Stati.