Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine
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non è una regola assoluta e di portata generale. Bisogna al contrario operare una distinzione a seconda che lo Stato estero agisca in virtù della propria sovranità (jure imperii) o quale titolare di un diritto privato (jure gestionis). Soltanto nel primo caso può invocare il principio dell’immunità giurisdizionale. Nel secondo, invece, può essere convocato davanti a tribunali svizzeri e essere soggetto nel nostro Paese, a certe condizioni, a misure di esecuzione forzata. A questo proposito il Tribunale federale è stato indotto a porre un’esigenza supplementare. Affinché un rapporto di diritto privato di cui uno Stato estero è parte possa dare luogo a provvedimenti procedurali in Svizzera, la nostra Alta Corte esige in effetti che tale rapporto sia in stretta correlazione con il territorio svizzero («Binnenbeziehung»), vale a dire che sia nato o debba essere eseguito in Svizzera o almeno che il debitore abbia compiuto alcuni atti tali da crearvi un luogo di esecuzione6.
Quando si tratta di operare la distinzione tra atti jure imperii e atti jure gestionis, il giudice deve fondarsi non sul loro scopo, bensì sulla loro natura; deve valutare se a tale riguardo l’atto sia compiuto nell’esercizio del potere sovrano o se si tratta di un rapporto giuridico che potrebbe, in una forma identica o simile, essere stipulato fra due privati7. Indicazioni al riguardo possono risultare, ad esempio, dal luogo dove l’atto è stato compiuto. In questo modo, se uno Stato entra in relazione con un privato sul territorio di un altro Stato senza che le sue relazioni diplomatiche con quest’ultimo siano interessate, vi è un serio indizio che stia compiendo un atto jure gestionis.
Il Tribunale federale ritiene infine che non sia giustificato operare una distinzione tra il potere di giurisdizione (Gerichtsbarkeit) e il potere di esecuzione (Vollstreckungsgewalt) delle autorità nei confronti di uno Stato estero. In questo modo, dal momento in cui si ammette che uno Stato estero può essere chiamato in causa davanti ai tribunali svizzeri in un processo destinato a fissare i suoi diritti e i suoi obblighi derivanti da un rapporto giuridico nel quale è intervenuto, occorre ammettere che questo Stato può essere in Svizzera oggetto di misure volte ad assicurare l’esecuzione forzata della sentenza pronunciata contro di esso8. L’esecuzione forzata può tuttavia essere esclusa, a seconda delle circostanze, a dipendenza della destinazione che lo Stato estero dà ai suoi beni interessati da tali misure. Il Tribunale federale considera infatti che l’immunità salvaguardi i beni che lo Stato estero possiede in Svizzera e che sono destinati al suo servizio diplomatico o ad altri compiti che gli spettano in qualità di detentore del potere pubblico9. Questa giurisprudenza costante è stata integrata nella legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) in occasione della sua revisione totale del 199110.
6 Cfr. DTF 56 I 251; DTF 4C.338/2002.
7 Cfr. DTF 86 I 29; 124 III 382; 130 III 136.
8 Cfr. DTF 112 Ia 148; 124 III 382.
9 Cfr. DTF 111 Ia 62; ATF 1P.581/2000.
10 Art. 92 cpv. 1 numero 11 LEF (cfr. messaggio del Consiglio federale dell’8 maggio 1991 concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF 1991 III 1, pag. 58).