Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

se l’atto o l’omissione si sono prodotti sul territorio dello Stato del foro e se in quel momento il suo autore si trovava su tale territorio.

La proprietà, il possesso e l’utilizzo di beni costituiscono la quarta eccezione: i procedimenti che concernono la determinazione di tali diritti soggiacciono alla giurisdizione dello Stato del foro quando si tratta di beni immobiliari situati sul suo territorio, o di beni mobiliari o immobiliari sui quali lo Stato estero avanza pretese in ragione di una successione, donazione, amministrazione o insolvenza (art. 13).

Uno Stato non potrà nemmeno invocare la sua immunità in procedimenti concernenti la determinazione di un diritto di proprietà intellettuale e industriale (art. 14). In relazione agli articoli 13 e 14 l’allegato precisa che la determinazione di pretese si prefigge non solo di accertare la loro esistenza, ma anche di valutarne il contenuto, la portata e l’estensione.

La partecipazione dello Stato a società o altri gruppi con o senza personalità giuridica è sottratta al beneficio dell’immunità (art. 15). La Convenzione esige a questo riguardo che la società o i gruppi in questione comprendano parti diverse da Stati o da organizzazioni internazionali (lett. a) e siano costituiti conformemente alla legislazione dello Stato del foro o abbiano la loro sede o il loro principale luogo di attività sul suo territorio (lett. b). Un accordo scritto delle parti alla controversia o lo strumento che regge la società o il gruppo in questione può tuttavia disporre altrimenti (par. 2).

L’immunità sarà parimenti rifiutata nelle controversie relative all’esercizio di navi di cui uno Stato è proprietario o esercente se al momento dei fatti la nave era utilizzata a scopi di esercizio pubblico non commerciali (art. 16). Lo stesso vale anche per i procedimenti concernenti il trasporto di un carico a bordo di tale nave (par. 3), a meno che non sia di proprietà dello Stato e utilizzato o destinato a essere utilizzato a scopi di servizio pubblico non commerciali (par. 4). L’immunità dello Stato rimane tuttavia la regola quando si tratta di navi da guerra e di navi ausiliarie oppure di un carico trasportato a bordo di una nave di questo tipo (par. 2 e 4). La produzione davanti al tribunale di un’attestazione firmata da un rappresentante diplomatico o da un’altra autorità competente dello Stato avrà valore di prova del carattere della nave o del carico in questione (par. 6).

Infine, un patto d’arbitrato scritto che lo Stato conclude con una persona fisica o giuridica straniera allo scopo di sottoporre ad arbitrato le contestazioni relative a una transazione commerciale (questioni di investimento comprese) avrà come effetto di escludere l’immunità in un procedimento concernente sia la validità, l’interpretazione o l’applicazione del patto d’arbitrato, sia la procedura d’arbitrato medesima, sia ancora la conferma o l’annullamento del lodo arbitrale (art. 17; anche l’allegato, punto relativo all’art. 17)32. A meno che il patto d’arbitrato non disponga diversamente, uno Stato estero che acconsente all’arbitrato non è dunque abilitato a opporre successivamente la sua immunità giurisdizionale al potere di supervisione dei tribunali competenti. Nello stesso senso, l’articolo 177 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (RS 291) impedisce a uno Stato parte a un patto d’arbitrato di contestare a posteriori la compromettibilità decretata dal proprio diritto nazionale.

32 Le forme autonome d’arbitrato, che si fondano su trattati internazionali quali la Convenzione del 18 marzo 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati (RS 0.975.2), non sono coperte da questa disposizione.