Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine

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presidenza, l’elaborazione degli articoli21. Nel marzo 2004 detto Comitato ha fatto propria la versione definitiva di un testo di convenzione che, il 2 dicembre 2004, l’Assemblea generale ha adottato a sua volta, per consenso. Nella sua risoluzione 59/38, che segna la conclusione di 27 anni di lavoro, l’Assemblea generale invita gli Stati ad aderire alla Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, aperta alla firma fino al 17 gennaio 2007.

2.1.3 Posizione della Svizzera

La Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori di elaborazione di questa Convenzione giacché il nostro Paese è per tradizione impegnato a favore dei principi dello Stato di diritto e della certezza del diritto. Inoltre, siccome uno strumento internazionale chiaro e uniforme, in grado di stabilire un regime delle immunità degli Stati, non potrà che favorire il mantenimento delle buone relazioni tra gli Stati, per la Svizzera, che accoglie sul suo territorio numerose conferenze e organizzazioni internazionali, risultava importante contribuire alla sua preparazione. La delegazione svizzera ha perorato la causa di un’immunità restrittiva. Si è adoperata per soluzioni ragionevoli che permettessero di tenere conto sia degli interessi dello Stato sovrano sia di quelli dei partner privati conformemente alla prassi del Tribunale federale. Va da sé che il nostro Paese vede con favore la conclusione di tanti anni di sforzi, poiché la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni rappresenta senza dubbio un miglioramento nella codificazione e nello sviluppo progressivo delle regole del diritto internazionale. La versione della Convenzione che è stata adottata rappresenta un compromesso tra le diverse concezioni di immunità difese nel corso delle trattative. Il suo contenuto è compatibile sia con gli interessi della Svizzera sia con la sua prassi in materia.

2.1.4 Contenuto e struttura della Convenzione

La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni persegue un doppio obiettivo: rafforzare i principi dello Stato di diritto e la certezza del diritto, in particolare nei rapporti fra gli Stati e i privati, e contribuire alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale nonché all’armonizzazione delle pratiche in questo settore. Essa codifica sul piano internazionale i principi dell’immunità restrittiva.

Nel preambolo, gli Stati Parte ricordano lo scopo perseguito dalla Convenzione. Questa è successivamente divisa in sei parti, articolate nel modo seguente.

La portata della Convenzione (art. 1 e 3) e alcuni termini impiegati (art. 2) sono definiti nell’introduzione. Vi si precisa inoltre che la Convenzione non ha effetto retroattivo: le sue disposizioni non sono applicabili nei procedimenti promossi prima della sua entrata in vigore (art. 4).

La seconda parte ha il titolo principi generali. Vi è enunciato il principio generale secondo cui uno Stato e i suoi beni beneficiano dell’immunità giurisdizionale davan-

21 Rapporto del Comitato speciale sulle immunità degli Stati e dei loro beni, 24-28 febbraio 2003 (UN Doc. A/58/22,3); rapporto del Comitato speciale sulle immunità degli Stati e dei loro beni, 1-5 marzo 2004 (UN Doc. A/59/22) [in francese].