Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 26 pagine

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notificazione di una citazione fino all’esecuzione della sentenza mediante eventuali misure coercitive, come il sequestro di beni che gli appartengono.

Adottando la Convenzione, nella sua risoluzione 59/38 l’Assemblea generale ha tuttavia precisato che essa non copre i procedimenti penali. Inoltre, limitando la propria applicazione all'esercizio di funzioni giudiziarie, la Convenzione non copre nemmeno le procedure decisionali amministrative, ovvero le procedure che conducono alla decisione iniziale.

La Convenzione non si applica in presenza di un regime d’immunità speciale. L’articolo 3 mantiene infatti i privilegi e le immunità già concessi a determinate entità o persone dal diritto internazionale esistente. Le immunità delle missioni diplomatiche e dei posti consolari dello Stato, delle sue missioni speciali e delle sue missioni o delegazioni presso le conferenze e organizzazioni internazionali nonché le immunità delle persone che vi sono attribuite non sono quindi pregiudicate dalla presente Convenzione23. Allo stesso modo la Convenzione non pregiudica le immunità riconosciute dal diritto internazionale consuetudinario alla persona dei capi di Stato né quelle concernenti gli aeromobili e gli oggetti spaziali.

Nel preambolo viene inoltre specificato che le questioni non regolamentate dalla Convenzione continuano a essere disciplinate dalle regole del diritto internazionale consuetudinario. Il silenzio della Convenzione sulle attività militari indica che queste non entrano nel suo campo d’applicazione. Tale ragionamento è confermato da una dichiarazione del presidente del Comitato speciale sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni in occasione della presentazione della Convenzione davanti alla Commissione delle questioni giuridiche dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite24.

Infine, sul piano temporale, l'articolo 4 stabilisce che la Convenzione non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore fra gli Stati in questione. Contrariamente alla Convenzione europea sull'immunità degli Stati25, il momento in cui si sono svolti i fatti da cui deriva una procedura non influisce comunque sull'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite.

2.2.2 Principi generali

Nell’articolo 5 la Convenzione riconosce il principio generale dell’immunità dello Stato e dei suoi beni davanti ai tribunali di un altro Stato; sono fatte salve le eccezioni menzionate nelle altre disposizioni.

L’articolo 6 prevede che uno Stato attui l’immunità astenendosi dall’esercitare la sua giurisdizione in un procedimento promosso davanti ai propri tribunali contro un altro Stato. Un procedimento è considerato promosso contro un altro Stato non

23 Tali immunità continuano così ad essere disciplinate dalla Convezione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01), la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02), la Convenzione dell’8 dicembre 1969 sulle missioni speciali (RS 0.191.2) e gli accordi di sede conclusi dal Consiglio federale con le organizzazioni che hanno stabilito la loro sede principale o secondaria in Svizzera e i protocolli multilaterali sui privilegi e le immunità cui la Svizzera è Parte.

24 Cfr. l’ordine del giorno della seduta della sesta Commissione del 25 ottobre 2004, punto

142 (UN Doc. A/C.6/59/SR13) [in francese].

25 Si veda l'art. 35, cpv. 3, della Convenzione europea sull'immunità degli Stati.