Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine

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Compendio

Lo sviluppo di sport con un elevato potenziale di rischio rispetto agli sport «tradizionali» ha creato un nuovo mercato. Attività quali il canyoning o il rafting, ma anche le escursioni in alta montagna ad esempio, visti i rischi che comportano, devono essere proposte da un offerente sicuro che rispetti le norme elementari di sicurezza. Per meglio proteggere l’integrità fisica dei consumatori, il consigliere nazionale Jean-Michel Cina ha depositato il 23 giugno 2000 un’iniziativa in cui chiede l’elaborazione di una legge quadro che disciplini il commercio delle attività a rischio all’aperto e la professione di guida alpina. Il 19 settembre 2001, il Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito all’iniziativa.

In seguito a questa decisione, una sottocommissione ad hoc della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato un avamprogetto di legge che disciplina l’offerta a titolo lucrativo di attività svolte con guide alpine, sci fuori pista e determinate attività a rischio come il canyoning, il rafting e il bungee jumping. Chiunque eserciti il mestiere di guida alpina, di maestro di sport sulla neve o proponga a fini commerciali attività a rischio deve attenersi all’obbligo di diligenza e in particolare ai requisiti in materia di sicurezza fissati dalla legge. Oltre a menzionare esplicitamente l’obbligo di diligenza, la legge sottopone a un regime di autorizzazione le guide alpine e, a determinate condizioni, i maestri di sport sulla neve e le imprese che propongono dietro pagamento attività a rischio stabilite dalla legge. In particolare l’autorizzazione viene concessa a condizione che la guida alpina, il maestro di sport sulla neve o l’impresa disponga di un’assicurazione di responsabilità civile che garantisca una copertura sufficiente. Le guide alpine e i maestri di sport sulla neve devono parimenti essere in possesso dell’attestato professionale federale di guida alpina e di maestro di sport sulla neve o di un certificato di capacità equivalente. Quanto alle imprese, i requisiti materiali e temporali di sicurezza cui dovranno conformarsi saranno disciplinati in un’ordinanza del Consiglio federale.