Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine

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se14 e di Uri15 vantano una regolamentazione in questo senso. Come avviene per la regolamentazione dell’attività di guida alpina, questi Cantoni subordinano l’attività di maestro di sport sulla neve o a un regime di autorizzazione o al rispetto di determinate esigenze. In questi disciplinamenti viene fatta una distinzione tra l’attività di guida alpina e quella di maestro di sport sulla neve. Nel Cantone dei Grigioni, a dipendenza che gli itinerari siano o no indicati dal Comune, per offrire escursioni alpine invernali e discese con attrezzature per sport da neve fuori dalle piste marcate è necessaria una formazione di maestro di sport con formazione per valanghe oppure una formazione di guida di montagna. Il Cantone di Berna16, che non possiede una legislazione propria per le attività di maestro di sport sulla neve, opera una distinzione simile ma nel quadro della legislazione sulle guide alpine.

Le attività a rischio sono disciplinate puntualmente nei diversi atti legislativi cantonali. Il Cantone di Berna precisa, ad esempio, nella sua ordinanza sulle guide alpine, che la discesa di corsi d’acqua e di gole (canyoning) fa parte delle attività delle guide alpine ed esige che le guide alpine che propongono tale attività sportiva dispongano di una formazione supplementare adeguata. Nel Cantone dei Grigioni, la legge sulle guide di montagna e sullo sci è applicata per analogia per le attività affini, definite nell’ordinanza corrispondente. Inoltre, determinate attività a rischio sono disciplinate nelle legislazioni cantonali sulle acque o nella legge federale sulla navigazione interna (rafting) nonché nella legislazione federale sulla navigazione aerea (voli in tandem con aliante da pendio o parapendio biposto). Questi disciplinamenti non concernono tuttavia la pratica in sé bensì il mezzo utilizzato per la pratica dell’attività in questione (natante o velivolo).

2.1.2 Responsabilità civile e penale

La legislazione attuale obbliga ogni offerente di attività a rischio di prendere tutte le misure che possono ragionevolmente essere pretese nel caso concreto per garantire la sicurezza dei suoi clienti17. Esso vi è tenuto sia sul piano della responsabilità civile18 (contrattuale o delittuale), sia in ragione dell’obbligo di agire che, se del caso, gli spetterebbe da un punto di vista penale19. Per non essere ritenuto responsabile in caso di incidente, un offerente deve eliminare ogni pericolo che i suoi clienti non possono prevedere, vale a dire tutti i pericoli non riconoscibili da clienti sufficientemente attenti e che per questa ragione possono rivelarsi vere e proprie trappole.

14 Art. 36 segg. Loi sur le tourisme (RS/VS 935.1) et Ordonnance relative aux guides de montagne et professeurs de ski (RS/VS 935.105).

15 Verordnung über das Skilehrer- und Bergführerwesen (Urner Rechtsbuch 70.2321).

16 Ordonnance sur les guides de montagne (RSB 935.221).

17 Un obbligo di diligenza contrattuale è infatti riconosciuto nel contratto tra la guida alpina e i suoi clienti (cfr. a questo proposito Laurent Moreillon, La responsabilité civile en cas d’accident de haute montagne, tesi presso l’Unviersità di Losanna 1987, pag. 225 segg.; Fritz Anthamatten, Das Bergführer- und Skilehrerwesen in der Schweiz, tesi presso l’Università di Friburgo, Zurigo 1986, pag. 97 segg.).

18 DTF 126 III 115, c. 2a/bb; 113 II 246, c. 3 - 7.

19 DTF 129 IV 121, c. 2.1; 122 IV 147, c. 3b; 122 IV, 19 c. 2b; 121 IV 211, c. 2a.