Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine
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resa impossibile da circostanze che non gli sono imputabili. Se la guida è già stata retribuita, la questione del rimborso dovrà essere disciplinata conformemente ai principi dell’indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). Sarebbe dunque superfluo prevedere un disciplinamento speciale nella legge federale.
2.4.4 Rapporto tra il presente avamprogetto e la revisione della legge federale sul mercato interno
Secondo l’interpretazione del Tribunale federale dell’attuale LMI, le persone che intendono stabilirsi in un altro Cantone per esercitare la loro attività lucrativa non possono invocare la LMI e più precisamente, la libertà d’accesso al mercato in virtù delle prescrizioni applicabili al luogo di provenienza secondo l’articolo 2 capoversi 1 e 3 LMI34. Per i giudici federali la LMI disciplina soltanto lo statuto degli offerenti esterni su scala intercantonale. L’articolo 2 capoverso 1 e 3 LMI concerne in altri termini soltanto le attività transfrontaliere (ad es. l’invio di un medicamento nel Cantone A effettuato da un farmacista con sede nel Cantone B o l’installazione di una conduttura nel Cantone A effettuata da un installatore sanitario con sede nel Cantone B).
Una revisione della LMI adottata nel dicembre 200535 mira a correggere la giurisprudenza del Tribunale federale estendendo la libertà d’accesso al mercato alle persone che il Tribunale federale aveva escluso. In questa prospettiva il legislatore ha rinunciato a riformulare l’articolo 2 capoversi 1 e 3 preferendo proporre il disciplinamento complementare dell’articolo 2 capoverso 4 LMI. Le restrizioni della libertà d’accesso al mercato sono possibili, come nei casi menzionati nell’articolo 2 capoversi 1 e 3, soltanto alle condizioni definite nell’articolo 3 LMI.
Secondo l’articolo 2 capoverso 4 LMI rivisto «chi esercita legittimamente un’attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l’esercizio di tale attività e, fatto salvo l’articolo 3, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio. Questo principio si applica anche in caso di cessazione dell’attività nel luogo del primo domicilio. La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del primo domicilio incombe alle autorità del luogo di destinazione».
Il rimando alle prescrizioni del luogo del primo domicilio si riferisce esclusivamente alle prescrizioni che fissano le condizioni personali da adempiere per esercitare l’attività corrispondente. Ne fanno parte le esigenze professionali e/o altre esigenze personali come una buona reputazione. Non sono comprese le prescrizioni che han-
34 DTF 125 I 276; art. 2 cpv. 1 e 3 LMI: «1Ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione, se l’esercizio dell’attività lucrativa in questione è autorizzato nel suo Cantone o Comune di domicilio o di sede. […] 3 L’offerta di merci, servizi e prestazioni di lavoro è retta dalle prescrizioni del Cantone o del Comune di domicilio o di sede dell’offerente. Una merce la cui immissione in commercio e utilizzazione sia autorizzata nel Cantone dell’offerente può essere immessa in commercio e utilizzata su tutto il territorio della Confederazione».
35 Modifica del 16 dicembre 2005 della legge federale sul mercato interno, termine di referendum il 6 aprile 2006 (FF 2005 6641 segg.); messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 2004 concernente la modifica della legge federale sul mercato interno (FF 2005
409 segg.)