Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine
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no carattere di misure di polizia che prevedono ad esempio garanzie come la conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile.
L’articolo 3 capoversi 1 e 2 LMI è modificato come segue:
Capoverso 1 Agli offerenti esterni non può essere negato il libero accesso al mercato. Le restrizioni devono rivestire la forma di oneri o condizioni e sono ammissibili soltanto se: a. si applicano nella stessa misura agli offerenti locali; b. sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti; e c. sono conformi al principio di proporzionalità.
Capoverso 2 Le restrizioni non sono conformi al principio di proporzionalità in particolare se: a. le prescrizioni del luogo d’origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti; [...] d. la pratica acquisita dall’offerente nel luogo d’origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti.
Le condizioni definite nell’articolo 3 capoverso 1 LMI sono cumulative. Spetta alle autorità del luogo di destinazione provare che sono tutte soddisfatte. Questa disposizione ha un’utilità pratica in particolare quando si tratta di verificare se è rispettato il principio di proporzionalità.
La precisazione relativa al principio di proporzionalità (art. 3 cpv. 1 in combinato disposto con il capoverso 2) risulta dalla particolare importanza attribuita a questa condizione in un sistema dove la libertà di accesso al mercato si fonda sul reciproco riconoscimento delle diverse normative concernenti l’accesso al mercato. Per questo motivo, al fine di conseguire l’ampliamento della libertà di accesso al mercato, si prevede di rafforzare i requisiti in materia di proporzionalità obbligando le autorità del luogo di destinazione a considerare anche la pratica acquisita nel luogo d’origine (art. 3 cpv. 2 lett. d). Per riuscire a tenere conto delle particolarità del singolo caso si è volontariamente rinunciato a precisarne la durata.
Sulla base di queste considerazioni si possono prevedere le seguenti conseguenze:
- nel caso in cui il Cantone d’origine e il Cantone di destinazione applichino entrambi il regime di autorizzazione:
il maestro di sci o la guida alpina del Cantone d’origine ha il diritto, in virtù dell’articolo 2 capoverso 4 LMI, di accedere liberamente al mercato. Le eventuali restrizioni (in forma di oneri o condizioni) sono definite nell’articolo 3 LMI. Esse possono entrare in linea di conto soltanto se le esigenze legate all’autorizzazione nel luogo d’origine sono nettamente inferiori a quelle richieste nel luogo di destinazione (cpv. 2 lett. a) e se la persona interessata deve dimostrare soltanto poca esperienza pratica (cpv. 2 lett. d);
- nel caso in cui il Cantone d’origine non applichi il regime di autorizzazione e il Cantone di destinazione lo applichi:
il maestro di sci o la guida alpina del Cantone d’origine ha diritto, in virtù dell’articolo 2 capoverso 4 LMI, di accedere liberamente al mercato. Le eventuali restrizioni sono definite nell’articolo 3 LMI. Esse dovrebbero in questo caso essere giustificate; in particolare se il Cantone di destinazione esige l’attestato professionale federale e se la persona interessata dispone di poca esperienza pratica. In questo caso si potrebbe limitare proporzionalmente la libertà di accesso al mercato obbligando la persona interessata, con un onere o una condizione, a