Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine
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ché non esiste alcun attestato professionale federale in questo ambito né se ne prevede l’istituzione in un futuro prossimo. Il sistema istituito dalla legge è simile a quello applicato nell’ambito della legge federale sul commercio ambulante39 per quanto concerne il controllo dei baracconi da fiera e dei circhi. Chi offre attività a rischio – esattamente come le guide alpine e i maestri di sport sulla neve – deve poter dimostrare di offrire la garanzia per l’osservanza degli obblighi di diligenza e un’adeguata sicurezza finanziaria. Siccome non esiste un attestato professionale federale, deve inoltre farsi certificare (art. 7 cpv. 1). Il Consiglio federale emanerà le disposizioni necessarie mediante ordinanza; in particolare la legge gli conferisce la competenza di disciplinare le esigenze materiali e temporali che possono essere ragionevolmente imposte per l’esercizio delle attività interessate (art. 7 cpv. 2). Secondo lo spirito di tale norma è chiaro che il Consiglio federale non fisserà requisiti nel dettaglio, ma definirà piuttosto le modalità da osservare per fornire la prova della sicurezza, segnatamente mediante certificati che costituiranno pertanto il presupposto per l’ottenimento dell'autorizzazione. La sorveglianza da parte dell’autorità si limita a verificare che il certificato esista.
I certificati dovranno essere rilasciati da organismi di certificazione accreditati, che esamineranno le misure di sicurezza dell’offerente (requisiti rilevanti ai fini della sicurezza quali la formazione, il materiale e le procedure) secondo lo standard attuale della tecnica. Il Consiglio federale disciplinerà pertanto principalmente i requisiti e i compiti di tali organismi. In particolare non dovrà prevedere nell’ordinanza requisiti troppo elevati dal profilo tecnico – anche se teoricamente ipotizzabili – poiché renderebbe praticamente impossibile la certificazione. Le persone che partecipano alla attività previste dal disegno di legge sono per definizione disposte ad assumere un certo rischio. Il fattore determinante è che tale rischio sia in ultima istanza quantificabile.
La legge definisce tutte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, delegando l’esecuzione ai Cantoni.
Per le guide alpine si rinuncia all’istituzione di un albo professionale federale, che comporterebbe a sua volta un’istanza di esecuzione a livello federale. Un impegno di questo tipo non si giustifica. La concorrenza fra i vari offerenti e la possibilità data ai clienti di informarsi in qualsiasi momento presso i Cantoni se una guida dispone effettivamente dell’autorizzazione (art. 13) garantiscono la trasparenza necessaria.
Una minoranza della Commissione (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan; di seguito: la minoranza) propone un sistema diverso, fondato sul disegno di legge federale sulle professioni mediche universitarie40, nella versione modificata dal Consiglio nazionale il 4 ottobre 200541: gli offerenti devono osservare gli obblighi professionali la cui violazione comporta misure disciplinari.
39 RS 943.1
40 04.084 Affare del Consiglio federale. Professioni mediche universitarie. Legge; Messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2004 concernente la legge federale sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche; LPMed) (FF 2005
145 segg.)
41 Boll.Uff. 2005 N 357 ff.; la stipulazione di un’assicurazione di responsabiltà civile non costituisce un presupposto per l’esercizio della professione di medico, dentista, chiropratico, farmacista e veterinario (art. 2 e art. 36 cpv. 1), ma rappresenta un obbligo professionale, la cui violazione comporta l’adozione di misure disciplinari (art. 40 lett. f e art. 43).