Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine

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Considerato l’obbligo generale di prestare soccorso previsto nell’articolo 128 CP e gli obblighi derivanti dalla regola generale del rischio, la Commissione ritiene che non sia necessario iscrivere nella legge l’obbligo di partecipare al salvataggio per le guide alpine, i maestri di sport sulla neve e altri offerenti commerciali di attività a rischio.

2.4.2 Il salvataggio professionale

È opportuno distinguere il salvataggio professionale con formazione ed equipaggiamento ad hoc, come praticato ad esempio dai servizi della polizia sanitaria, dall’obbligo di prestare soccorso previsto nell’articolo 128 CP e dagli obblighi derivanti dalla regola generale del rischio. Questa forma di salvataggio rientra in linea di massima nella competenza in materia di polizia dei Cantoni (e dei Comuni). Spetta dunque alle autorità cantonali disciplinare le pertinenti questioni e, più in particolare, definire se sia opportuno assoggettare le guide alpine o i medici all’obbligo di collaborare con i servizi di salvataggio locali e in quale contesto questo debba avvenire.

Attualmente infatti il salvataggio alpino è di competenza del CAS, l’unica organizzazione a disporre del know-how necessario. Alcune delle sue sezioni realizzano, in collaborazione con l’associazione centrale, colonne di soccorso e assicurano dunque il salvataggio di montagna. Il CAS ha concluso con diversi Cantoni accordi di prestazioni che definiscono dettagliatamente la forma della collaborazione con i servizi di salvataggio civile nei luoghi di intervento31.

Il lavoro effettuato dalle colonne di soccorso non è senza pericolo e richiede per essere efficace una squadra ben rodata. Siccome le colonne di soccorso devono poter intervenire rapidamente, è possibile fare capo soltanto a persone che abitano in prossimità delle zone di intervento. Risulta dunque sensato mantenere il sistema di salvataggio vigente, fondato sul principio del volontariato.

2.4.3 Nessuna indennità per gli inconvenienti derivanti dai primi soccorsi prestati dalle guide a terzi

La Commissione ha esaminato la questione della necessità di una disposizione che escluda l’indennizzo per gli inconvenienti che risultino da un’operazione di salvataggio, ad esempio la precoce interruzione di un’escursione.

La relazione tra la guida alpina, o chiunque altro offerente commerciale di attività a rischio, e i suoi clienti è retta dal diritto privato. In generale si tratta di un contratto di mandato32 (e non di un contratto d’appalto o di un contratto di lavoro). A meno che il contratto non preveda accordi speciali, sono applicati le norme del Codice delle obbligazioni (CO)33 e, più precisamente, gli articoli 97 e 119. Ne consegue che l’obbligo della guida di effettuare l’escursione prevista si estingue qualora questa sia

31 Cfr. ad es. l’accordo di prestazioni concluso contro il Consiglio di Stato del Cantone di Nidvaldo, il Club alpino svizzero (CAS) e la sezione Titlis del CAS, entrato in vigore il 1° gennaio 2003. Detto accordo disciplina nel dettaglio le prestazioni fornite dalla sezione Titlis e le modalità del loro indennizzo.

32 Art. 394 segg. del Codice delle obbligazioni (CO, RS 220).

33 RS 220