Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine
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Si presume che le autorità attualmente preposte al rilascio delle autorizzazioni non avranno difficoltà a coprire l’onere lavorativo supplementare (che può variare a seconda del Cantone). In Svizzera si contano circa 1400 guide alpine. Il 90 per cento circa esercita regolarmente la propria professione; è dunque prevedibile che questi ultimi presentino una domanda di autorizzazione. Tra di loro un buon numero è attivo nei Cantoni di Berna e del Vallese, che già impongono un obbligo di autorizzazione ufficiale. La situazione è analoga nelle professioni legate agli sport sulla neve. Secondo le indicazioni dell’associazione competente, circa 5-6000 persone presenteranno una domanda di autorizzazione ufficiale. Oltre un terzo di queste persone sono attive nel Cantone del Vallese, dove già oggi devono essere munite di un’autorizzazione. La parte preponderante dei restanti maestri di sport sulla neve lavora nei Cantoni di Berna e dei Grigioni, due Cantoni che ben conoscono le attività di montagna sottoposte ad autorizzazione. Per quanto concerne le attività a rischio, pure sottoposte alla presente legge, si valuta che vi siano 30 imprese già attive in tal senso.
Un onere amministrativo supplementare potrebbe verificarsi qualora chi fa richiesta dell’autorizzazione non sembra in grado di adempiere gli obblighi di diligenza. In tal caso, i Cantoni sono tenuti a intraprendere ulteriori accertamenti e, all’occorrenza, a intervenire. Non essendoci termini di paragone, è difficile valutare l’onere che tali verifiche implicano. I Cantoni soggiacciono peraltro già attualmente – ancor prima che la legge entri in vigore – a obblighi d’indagine e d’intervento legati alla responsabilità civile o penale degli offerenti di siffatte attività.
Nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni, infine, i Cantoni sono liberi di concludere concordati o convenzioni ai fini dell’esecuzione della legge. Essi hanno altresì la possibilità di istituire commissioni consultive incaricate di fornire alle rispettive amministrazioni i dati e le conoscenze di cui necessitano per l’esecuzione della legge.
5 Costituzionalità
La Confederazione è abilitata a disciplinare l’attività delle guide alpine, dei maestri di sport sulla neve e degli offerenti di attività a rischio in virtù della sua competenza a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata (art. 95 della Costituzione federale [Cost.]49), sulla protezione dei consumatori (art. 97 Cost.) come pure sulla formazione professionale (art. 63 Cost.). Secondo l’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale, le disposizioni importanti che contengono norme di diritto – tra cui rientrano anche quelle sui diritti e sui doveri delle persone – devono essere emanate sotto forma di legge federale.
49 RS 101