Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine
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ditamento svizzero, attualmente subordinato all'Ufficio federale di metrologia e accreditamento44.
Inoltre, le aziende devono disporre di un’assicurazione di responsabilità civile con sufficiente copertura o di un’equivalente garanzia finanziaria (cpv. 1 lett. c). Dal momento che le assicurazioni non soggiacciono ad alcun obbligo di stipulazione, occorre conferire alle imprese la possibilità – perlomeno teorica – di offrire attività a rischio anche nel caso in cui non trovano un’assicurazione disposta a coprire i loro rischi. L’importo dell’equivalente garanzia finanziaria verrà fissato dal Consiglio federale sulla base della somma minima di responsabilità civile. Anche in questo caso disciplinerà i dettagli mediante ordinanza. Non viene invece disciplinata la formazione continua. Va tuttavia da sé che una formazione adeguata del personale costituirà una condizione per la certificazione.
La minoranza si oppone invece all’obbligo imposto agli offerenti di concludere un’assicurazione di responsabilità civile, adducendo che è praticamente impossibile trovare gli assicuratori disposti a coprire i rischi delle loro attività. Di conseguenza gli assicuratori assumerebbero in una certa misura il ruolo di autorità poiché, con un loro rifiuto, impedirebbero agli offerenti di esercitare l’attività in questione. Determinate attività a rischio non potrebbero pertanto più essere offerte a titolo lucrativo. La maggioranza osserva che se venisse stralciato l’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile o di disporre di un’equivalente garanzia finanziaria, la legge verrebbe privata di uno dei principali elementi introdotti per meglio proteggere i consumatori. La maggioranza si oppone inoltre alla proposta di prevedere norme diverse per i vari offerenti (cfr. commenti agli art. 5 e 12a segg. per quanto concerne l’obbligo di diligenza).
Art. 8 Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione
Se le condizioni materiali e formali previste negli articoli 5-7 sono adempiute, l’autorità cantonale competente rilascia l'autorizzazione (cpv. 1). Nei Cantoni in cui vige già un regime d’autorizzazione, le autorità attualmente preposte al rilascio delle autorizzazioni dovrebbero, secondo le previsioni, continuare a funzionare. Tutti gli altri Cantoni dovranno designare organi competenti a tale scopo.
Il capoverso 3 subordina chiaramente il rinnovo dell’autorizzazione delle guide alpine e dei maestri di sport sulla neve all’obbligo di seguire una formazione continua. Secondo la proposta della minoranza, il perfezionamento professionale fa parte degli obblighi professionali che gli offerenti devono osservare (art. 12a).
Le prescrizioni dettagliate relative segnatamente al rilascio e al rinnovo dell’autorizzazione saranno stabilite per via di ordinanza (cpv. 4). La presentazione delle autorizzazioni dovrà essere uniformata. L’ordinanza indicherà anche dove dovranno essere presentate le domande d’autorizzazione. Dovrebbe trattarsi, per le aziende, del Cantone in cui esse hanno sede; per le persone fisiche, del Cantone dove sono domiciliate e per le persone che esercitano la loro attività a partire dall’estero, del Cantone in cui sono state attive la prima volta. Questo capoverso costituisce inoltre la base
44 Cfr. in merito al sistema di accreditamento: art. 10 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) nonché l’ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e di omologazione (RS 946.512)