Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine

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2.4 Punti di discussione della Commissione

La Commissione si è occupata di diverse questioni inerenti al settore da disciplinare e per le quali sarebbe opportuno prevedere disposizioni. In particolare sono state studiate la problematica dell’obbligo di portare soccorso, delle operazioni di salvataggio e delle ripercussioni della revisione della legge federale sul mercato interno (LMI)23. Per le ragioni presentate qui di seguito non è sembrato necessario intervenire in questi ambiti.

La Commissione ha parimenti esaminato le interrelazioni fra il presente avamprogetto e l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone; ALC)24.

2.4.1 Obbligo di soccorso

Secondo l’articolo 128 del Codice penale (CP)25 chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell’adempimento di tale dovere, è punito con la detenzione o con la multa. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’asserire che quando una vita è in pericolo può essere ragionevolmente esatto di rinunciare a beni materiali facilmente sostituibili26.

Le guide alpine, i maestri di sport sulla neve, gli altri offerenti e i loro clienti soggiacciono dunque all’obbligo generale di prestare soccorso. In una situazione di difficoltà questo obbligo incombe in primo luogo alla guida; il cliente che gli impedisse di intervenire si renderebbe parimenti punibile.

L’articolo 128 CP prevale su eventuali disposizioni cantonali che contemplino l’obbligo di soccorso, a meno che il diritto cantonale non preveda altri stati di fatto in relazione con il soccorso da portare27.

Secondo la regola generale del rischio, colui che crea uno stato di fatto pericoloso deve prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare che chiunque possa subire danni28. L’avamprogetto prevede esplicitamente questo obbligo e lo concretizza sulla base della giurisprudenza e della prassi29. Si tratta in particolare dell’obbligo, per le guide alpine, i maestri di sport sulla neve e gli altri offerenti commerciali che propongono attività a rischio, di sincerarsi che vi sia un numero sufficiente di accompagnatori commisurato al grado di difficoltà e al pericolo dell’attività30.

23RS 943.02

24 RS 0.142.112.681

25 RS 311.0

26 Peter Aebersold, Basler Kommentar Strafgesetzbuch II, Basilea/Ginevra/Monaco 2003, ad art. 128, n. 27.

27 Gunther Arzt, Verfolgungsverzicht und Unterlassung der Nothilfe in: RSJB 1991, pag. 458.

28 DTF 129 IV 121, c.2.1; 122 IV 20, c. 2b/aa

29 Cfr. commento dell’art. 3.

30 Cfr. l’art. 3 lett. f.