Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine
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corso sulle valanghe – non hanno acquisito alcuna capacità per far fronte alle sfide dell’alta montagna.
Art. 7 Autorizzazione per gli offerenti di attività di cui all’articolo 1 capo-
verso 2 lettere c-e
Mentre per le guide di montagna e i maestri di sport sulla neve è possibile assoggettare l’autorizzazione, fra l’altro, al conseguimento di un attestato professionale federale, per gli offerenti delle altre attività a rischio disciplinate dalla legge questa soluzione non è possibile42. La maggior parte delle attività sono offerte esclusivamente o in gran parte dall’impresa, con l’unica eccezione del canyoning che può essere offerto da guide alpine appositamente formate. Di conseguenza, le varie attività rientrano nella responsabilità di diverse persone, che a loro volta occupano posizioni diverse nella gerarchia aziendale. Durante lo svolgimento delle attività a rischio, i partecipanti sono pertanto presi a carico da più persone. Mediante le procedure interne alle singole aziende, occorre garantire un livello massimo di sicurezza. Benché siano già stati istituiti dei corsi di formazione per determinate attività e si stia lavorando per il loro riconoscimento in quanto formazione professionale da parte dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, al momento nessun corso di formazione conferisce ai partecipanti la capacità di offrire lo standard di sicurezza richiesto senza l’intervento di altri specialisti.
Per tenere debitamente conto di questa situazione, il disegno di legge prevede che l’osservanza dell’obbligo di diligenza sia garantito e che gli offerenti delle attività previste dall'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e dispongano di un certificato (cpv. 1 letta a e b). Il disegno rinuncia a disciplinare più da vicino i requisiti in materia di sicurezza, delegando tale compito al Consiglio federale mediante il capoverso 2. Spetterà pertanto a quest’ultimo disciplinare le esigenze materiali e temporali che possono essere ragionevolmente imposte in materia di sicurezza. In particolare dovrà garantire che i requisiti si situino in un ambito ragionevole e non siano elevati al punto da rendere impossibile l’esercizio delle attività.
Neanche al momento dell’elaborazione dell’ordinanza il Consiglio federale disciplinerà tuttavia i requisiti nel dettaglio, ma si riferirà piuttosto alle strutture già esistenti nel settore della certificazione di servizi per quanto concerne la conformità con le esigenze in materia di sicurezza. Spetterà poi agli organismi di certificazione disciplinare i requisiti di sicurezza conformemente a quanto previsto dalla legge e dall’ordinanza. Questo modo di procedere è analogo a quanto previsto dalla legge federale sul commercio ambulante per quanto concerne i baracconi da fiera e i circhi. Nell’ambito della certificazione vengono controllati i processi, i procedimenti aziendali, i materiali utilizzati, nonché la formazione e la formazione continua. Quale esempio di organismo di certificazione, al momento possiamo citare la fondazione «Safety in adventures»43.
Per garantire la qualità degli organismi di certificazione, mediante ordinanza il Consiglio federale prevederà l’obbligo di accreditamento. L’accreditamento serve a riconoscere le competenze tecniche degli organismi di rilasciare certificati in un determinato settore. In Svizzera gli accreditamenti sono rilasciati dal Servizio di accre-
42 Cfr. commento all’art. 2.
43 Cfr. n. 2.1.4.