Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine
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3 Commento alle singole disposizioni
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
Nel capoverso 1 si stabilisce che la legge si applica solo alle attività lucrative. In questo caso poco importa che si tratti di un’attività principale o di un’attività saltuaria. Al contrario, chi pratica a titolo privato, da solo o in gruppo e assumendosi tutta la responsabilità, un’attività disciplinata dalla legge, non rientra nel suo campo di applicazione. La legge non si applica nemmeno ai capi-gita delle associazioni alpine, come ad esempio il CAS. Queste persone vengono rimunerate, certo, ma a titolo simbolico: trattandosi perlopiù di un rimborso spese, in questi casi non si può parlare di attività lucrativa.
La legge disciplina l’offerta di determinate attività di cui si suppone che presentino un rischio o un potenziale elevato di pericolo, svolgendosi esse in zone rocciose, di ghiacciai, di torrenti e fiumi o fuori dalle piste segnalate, dove i partecipanti sono esposti ad esempio al rischio di piene, di cadere o di scivolare, o a cadute di massi o ghiaccio o di valanghe. È irrilevante il fatto che il pericolo sia generato dalla natura o dall’uomo (p. es. spurghi delle centrali elettriche). In tutti i casi queste attività richiedono conoscenze e misure di sicurezza particolari.
Il capoverso 2 enumera le attività che rientrano nel capo di applicazione della legge. La loro designazione deve se possibile figurare nella legge in quanto la libertà economica degli organizzatori ne risulta sensibilmente limitata. Oltre all’attività delle guide alpine, la legge deve applicarsi anche a quella dei maestri di sport sulla neve, nella misura in cui questi ultimi intendono condurre i loro clienti fuori dalle piste segnalate. Si prevede inoltre di sottomettere a questa legge un certo numero di specifiche attività a rischio, quali il canyoning, il rafting e il bungee jumping. Negli scorsi anni si sono verificati gravi incidenti nella pratica di queste attività.
Con 15 voti contro 7, la Commissione ha respinto una proposta volta ad estendere il campo di applicazione della legge a tutte le attività offerte a titolo lucrativo dai maestri di sport sulla neve, e quindi anche l’insegnamento sulle piste segnalate. Una minoranza della Commissione (Joder, Baumann J. Alexander, Hochreutener, Imfeld, Mathys, Pagan) vorrebbe sottomettere alla legge anche le attività proposte dai maestri di sport sulla neve sulle piste segnalate, abolendo la distinzione tra sport sulla neve praticati sulle piste e al di fuori di esse. La minoranza sottolinea che praticare sport sulla neve sulle piste segnalate non è un’attività senza rischi ed è importante quindi che i maestri dispongano di un’adeguata formazione. Essa intende inoltre unificare la legislazione sull’insieme del territorio svizzero, in modo che le condizioni d’accesso al mercato siano uguali per tutti, e quindi anche per gli stranieri che vengono ad insegnare in Svizzera. La minoranza ritiene necessario che si disciplini l’attività di maestro di sport sulla neve, così come è avvenuto nei Paesi vicini, in particolare in Francia.
I maestri di sport sulla neve attivi in Svizzera sono numerosi. Per la maggioranza della Commissione non è necessario che tutte le attività da loro offerte siano soggette a un regime di autorizzazione. Nel caso degli sport sulla neve praticati in pista si può praticamente escludere qualsiasi pericolo naturale e non è quindi necessario di-