Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine

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legale per rilasciare un’autorizzazione di più breve durata alle persone che hanno domicilio o sede all’estero o che vi risiedono e che vengono a esercitare la loro attività in Svizzera solo temporaneamente. Si allude qui in particolare agli offerenti che cercano di procurarsi una clientela in Svizzera. Di contro, non in tutti i casi si giustificherebbe il rilascio di un’autorizzazione di breve durata per le guide alpine, i maestri di sport sulla neve o le aziende estere che vengono in Svizzera a svolgere una determinata attività con ospiti stranieri. L’onere che i controlli implicherebbero sarebbe eccessivo. Invece, queste persone o aziende estere sono assoggettate alla presente legge. In altre parole, se si tratta di una guida alpina o di un maestro di sport sulla neve, egli è tenuto a osservare l’obbligo di diligenza ed essere titolare di un certificato di capacità e di una assicurazione di responsabilità civile sufficiente. Se si tratta di un’azienda, essa sarà tenuta non soltanto a possedere un’assicurazione di responsabilità civile, ma anche a osservare l'obbligo di diligenza che le incombe. Il Consiglio federale stabilirà nell’ordinanza i criteri che permetteranno di derogare al regime d’autorizzazione.

Art. 9 Validità dell'autorizzazione

L’autorizzazione rilasciata è valida su tutto il territorio svizzero (cpv. 1).

L’autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è personale e non trasferibile (cpv. 2). L’autorizzazione rilasciata a un’azienda è valida soltanto per quest’ultima. Le verifiche regolari praticate nel quadro della procedura di certificazione previste dalla legge intendono garantire che le persone responsabili dell’esercizio possiedano le qualifiche necessarie.

Il capoverso 3 dichiara salva la competenza dei Cantoni di verificare al momento del montaggio e dell'esercizio la sicurezza delle installazioni fisse destinate alla pratica delle attività assoggettate alla presente legge. Occorre in particolare verificare che le vie ferrate di arrampicata e i parchi avventura (parchi con funi sospese) siano conformi alla legislazione di polizia edilizia. Secondo il regime legale delle competenze, tali verifiche spettano ai Cantoni. Questa riserva è dunque di natura declaratoria e si giustifica in quanto ricorda ai Cantoni la necessità di verificare anche le installazioni fisse.

Art. 10 Durata dell’autorizzazione

La legge prevede per le autorizzazioni rilasciate alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve una durata di validità di quattro anni. Tale durata si giustifica tenuto conto delle condizioni da adempiere per ottenere l’autorizzazione (essere titolare di un brevetto e disporre di un'assicurazione di responsabilità civile che garantisca una copertura sufficiente). Inoltre, è sempre possibile revocare l'autorizzazione.

La situazione è diversa per le aziende. Nel loro caso, la certificazione verte anzitutto sui processi e, dunque, sulle persone che ne sono responsabili. Poiché l’esperienza ha dimostrato che in questo contesto sono più numerosi i cambiamenti, occorre prevedere verifiche regolari allo scopo di garantire la sicurezza dell’offerta. Per essere efficaci, tali verifiche devono essere eseguite a intervalli di due anni al massimo. Si giustifica di conseguenza che la durata di validità dell'autorizzazione sia di due anni.