Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine
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rientrare fra gli obblighi professionali da rispettare. Di fatto, al momento del rilascio dell’autorizzazione non è possibile valutare se la guida alpina rispetterà l’obbligo di diligenza. In caso di violazione degli obblighi professionali, la minoranza prevede la possibilità di adottare misure disciplinari che vanno dal semplice avvertimento al divieto definitivo di esercitare l’attività (cfr. commento agli art. 12a segg. secondo la versione della minoranza). Per la minoranza, anche la stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile deve rientrare fra gli obblighi professionali delle guide alpine (art. 12 cpv. 1 lett. c). Benché non ne metta in dubbio la necessità, la minoranza osserva che se si subordina il rilascio dell’autorizzazione alla conclusione di una polizza assicurativa, gli assicuratori assumono quasi il ruolo di autorità poiché, in caso di rifiuto della copertura, precludono alle guide alpine la possibilità di esercitare la loro attività.
Conformemente al capoverso 2 lettera a, il Consiglio federale ha altresì la competenza di disciplinare mediante ordinanza le condizioni che reggono l’equivalenza dei certificati di capacità. Secondo il tenore del disposto, l’ordinanza non dovrà elencare i singoli certificati, ma piuttosto le condizioni, formulate in modo astratto e generale, affinché i certificati di capacità svizzeri o stranieri siano considerati equivalenti all’attestato professionale. Al momento del rilascio dell’autorizzazione, i Cantoni dovranno attenersi alle nostre direttive. Da ultimo, il Consiglio federale disciplinerà anche la formazione continua (lett. c). A tal fine si orienterà in base all’offerta di formazione dell’associazione delle guide alpine.
Con la relativa formazione complementare, le guide alpine devono poter offrire anche altre attività assoggettate alla legge. Si pensi in particolare al canyoning. Nell’ordinanza il Consiglio federale disciplinerà le condizioni necessarie (cpv. 2 lett. d).
Art. 6 Autorizzazione per i maestri di sport sulla neve
Oggigiorno, chi si rivolge a un maestro di sport sulla neve spesso chiede di essere guidato anche al di fuori delle piste segnalate. I pericoli sono analoghi a quelli insiti nelle attività offerte dalle guide alpine. Il fatto di assoggettare anche queste attività ad un’autorizzazione è pertanto giustificato. Essenzialmente, i criteri applicabili sono gli stessi che per le guide alpine. L’unica eccezione è costituita dalla possibilità – conferita unicamente alle guide alpine – di offrire attività a rischio in qualità di singoli offerenti. Secondo la minoranza, la maggior parte degli assicuratori non accetterebbe di coprire le attività sportive sulla neve al di fuori delle piste segnalate. Di conseguenza non è possibile obbligare i maestri di sport sulla neve a concludere un’assicurazione di responsabilità civile, poiché non sarebbero in grado di adempiere tale esigenza (cfr. commento agli articoli 5 e 12a segg. in merito all’obbligo di diligenza).
La legge non disciplina i requisiti tecnici cui devono rispondere i maestri di sport sulla neve. Analogamente a quanto previsto per le guide alpine, devono aver conseguito un attestato professionale federale o un equivalente certificato di capacità svizzero o straniero. Per essere ammessi all’esame di maestro, devono inoltre fornire la prova di aver frequentato con successo un corso sulle valanghe. Va da sé che i maestri di sport sulla neve devono limitarsi a guidare i clienti al di fuori delle piste segnalate che non richiedono conoscenze tecniche della montagna, poiché – al di là del