Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine

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alla legislazione vigente sulla protezione della natura e dell’ambiente. Sembra tuttavia opportuno rammentarlo nel contesto della presente legge. Va da sé che il titolare di un’autorizzazione non può ritenere di aver diritto ad esercitare la sua attività in qualsivoglia zona.

Sezione 5: Disposizioni penali (art. 15 e 16)

Le infrazioni alle disposizioni della legge sono reputate contravvenzioni (art. 15). Sono punite con la detenzione o la multa fino a 10 000 franchi. L’ammontare della multa si giustifica, tenuto conto dei beni giuridici da proteggere, a scopo preventivo al fine di rendere poco allettante l’esercizio senza autorizzazione di un’attività sottoposta alla presente legge. Quali fattispecie penali figurano l’ottenimento di un’autorizzazione fornendo dati incompleti, inesatti o fallaci (lett. a) e l’esercizio senza autorizzazione dell’attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve, come pure l’offerta di un’attività a rischio di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c-e (lett. b).

Il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni (art. 16).

Sezione 6: Sostegno a persone giuridiche di diritto privato (art. 17)

L’articolo 17 istituisce la base legale per la partecipazione della Confederazione alla fondazione «Safety in adventures»47. Secondo la dottrina e la prassi48, infatti, la Confederazione necessita di una base legale se intende ricorrere a una persona giuridica di diritto privato per adempiere i suoi compiti pubblici. L’indicazione dello scopo perseguito delimita l’impegno della Confederazione dal profilo del contenuto.

Considerati l’urgenza attribuita a suo tempo all’istituzione della fondazione «Safety in adventures» e il fatto che, per essere accettata, era fondamentale la partecipazione della Confederazione fin dall’inizio, il 16 giugno 2003 il Consiglio federale ha deciso di affiancarsi ai fondatori – anche in assenza di una chiara base legale formale – contribuendo al capitale con un conferimento in natura di 50 000 franchi. La presente disposizione consente pure alla Confederazione di sostenere altre persone giuridiche se questo dovesse rivelarsi necessario.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

L’esecuzione è affidata ai Cantoni. Essi designano le autorità competenti per il rilascio, il rinnovo o il ritiro dell’autorizzazione. Il diritto cantonale stabilisce le vie legali in caso di rifiuto o di ritiro di un’autorizzazione.

47 Cfr. anche le indicazioni al n. 2.1.4.

48 Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1998, nota marg. 1193; Pierre Moor, Droit administratif, volume III, Berna 1992, p. 153 e rinvio alla p. 149 seg.; per quanto concerne la prassi, cfr. legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo (RS 193.9).