Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine
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Rapporto
1 Genesi del progetto
1.1 Situazione iniziale
Il 23 giugno 2000 il consigliere nazionale Jean-Michel Cina ha depositato un’iniziativa in cui chiedeva l’elaborazione di una legge quadro per disciplinare il commercio delle attività a rischio all’aperto e la professione di guida alpina. L’iniziativa si prefigge di proteggere la sicurezza dei clienti.
Il 4 maggio 2001 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha proceduto all’esame preliminare dell’iniziativa parlamentare. Con 13 voti contro 7 ha proposto di non dare seguito all’iniziativa mentre una minoranza ha chiesto il contrario. La Commissione ha inoltre suggerito di trasmettere una mozione di commissione al Consiglio federale. A ciò si è opposta una seconda minoranza che intendeva trasmettere la mozione sotto forma di postulato.
Il 19 settembre 2001 il Consiglio nazionale si è pronunciato a sfavore della proposta della Commissione e ha dato seguito all’iniziativa: oltre a tutelare i consumatori, l’adozione di una legge quadro dà un chiaro segnale al grande pubblico contro la banalizzazione delle attività sportive a rischio1.
Conformemente all’articolo 21quater capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC)2, il Consiglio nazionale ha incaricato una commissione di elaborare un progetto di atto legislativo. Su decisione dell’Ufficio del Consiglio nazionale, questo compito è stato attribuito alla Commissione degli affari giuridici.
1.2 Lavori della Commissione e della sottocommissione
Il 24 giugno 2003 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha incaricato una sottocommissione ad hoc di preparare un avamprogetto di legge che concretizzasse l’iniziativa parlamentare. Questa sottocommissione, composta delle signore Garbani e Huber e dei signori Cina, presidente, Joder e Mathys, si è riunita cinque volte tra il novembre 2003 e il dicembre 2004. Ha sentito specialisti di diversi settori professionali toccati dall’iniziativa, un rappresentante del Cantone dei Grigioni – che possiede una legge sugli sport di montagna e della neve – nonché un rappresentante dell’Ufficio federale del consumo.
Il 6 dicembre 2004 la sottocommissione ha adottato con 3 voti senza opposizioni un avamprogetto di legge all’indirizzo della commissione plenaria. Il 27 maggio 2005 la Commissione ha incaricato la sottocommissione di chiarire talune questioni. La sottocommissione, nella sua nuova composizione – Huber, Chevrier, presidente, Hämmerle, Joder e Mathys –, si è riunita in tre occasioni tra il giugno e il dicembre 2005.
1 Boll. Uff. 2001 N 1065.
2 RS 171.11; cfr. art. 173 cpv. 3 della legge sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10).