Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine

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Per le persone che hanno domicilio o sede all’estero o che vi risiedono è prevista una autorizzazione di durata più breve45.

Art. 11 Revoca dell’autorizzazione

L’articolo 11 descrive le condizioni che possono portare alla revoca dell’autorizzazione. La revoca è in particolare possibile quando l’azienda o l’offerente individuale non dispongono più di una copertura assicurativa di responsabilità civile che garantisca una copertura sufficiente. L’autorità cantonale competente può revocare l’autorizzazione anche quando non vi siano più garanzie che l’attività possa essere praticata secondo le norme. Ciò è per esempio il caso quando si verifichino gravi mancanze da parte del titolare dell’autorizzazione.

La revoca dell’autorizzazione è la misura più severa del diritto di vigilanza. Essa è la sola menzionata espressamente nella presente legge, ma è ovvio che, nel prendere provvedimenti di questa natura, gli organi di esecuzione cantonale devono applicare il principio di proporzionalità. Qualora sia possibile ripristinare una situazione conforme alla regolamentazione prendendo misure meno severe, si opterà per queste ultime. Per esempio, si imporrà al colpevole di seguire una formazione supplementare o, se si tratta di un’azienda che impiega un collaboratore incompetente, si esigerà che questi venga allontanato dalla sua funzione.

Art. 12 Emolumenti

Gli emolumenti corrispondono alla remunerazione per il rilascio, il rinnovo o la revoca dell’autorizzazione. L’uniformizzazione nella legislazione federale delle condizioni che danno diritto all’autorizzazione di organizzare attività a rischio esige anche l’uniformizzazione su scala nazionale degli emolumenti legati all’autorizzazione. La cerchia degli organizzatori soggetti al pagamento dell’emolumento è definita dalla legge: si tratta delle guide alpine, dei maestri di sport sulla neve e delle aziende che propongono un’attività sottoposta alla presente legge.

Il capoverso 2 abilita il Consiglio federale a stabilire l’ammontare dell’emolumento. Per il calcolo dell'ammontare dell’emolumento, devono essere in particolare tenuti in considerazione due principi: il principio della copertura dei costi e il principio di equivalenza. Gli emolumenti devono essere stabiliti in modo da non superare i costi effettivi del rilascio dell’autorizzazione da parte dei Cantoni. L’emolumento per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell’autorizzazione è riscosso dai servizi cantonali delle contribuzioni.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza46, il principio di legalità è rispettato quando

– come nel caso presente – l’autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione è menzionata nella legge formale, visto che si tratta di una tassa causale che dipende dai costi e che deve, in quanto tale, rispettare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza.

45 Cfr. commento all’articolo 8.

46 DTF 151 I 173 segg. e altre indicazioni, nonché Sutter-Somm, St. Galler Kommentar ad art. 164 Cost., n. marg. 12.