Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine

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Il capoverso 2 chiarisce che la competenza di emanare le disposizioni necessarie all’esecuzione della legge è riservata al Consiglio federale e non può essere affidata ai Cantoni. Assieme alle disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale dovrà anche emanare disposizioni provvisorie, in particolare per disciplinare le condizioni che danno diritto all’autorizzazione.

Art. 19 Disposizioni transitorie

Il diritto transitorio prevede di considerare valide le autorizzazioni rilasciate in base al diritto cantonale attualmente in vigore. Tali autorizzazioni rimangono valide fino alla loro scadenza, ma non oltre i due anni dall’entrata in vigore della legge. Questo consente di razionalizzare i rilasci e di ridurre l’onere amministrativo corrispondente. Diversi Cantoni impongono già l’obbligo dell’autorizzazione, la cui durata può però variare da un Cantone all’altro. Mentre il Cantone del Vallese rilascia autorizzazioni per un anno, il Cantone dei Grigioni prevede in linea di massima una durata illimitata. È dunque necessario fissare un limite massimo di validità per le autorizzazioni cantonali.

Il Consiglio federale fisserà in un’ordinanza i requisiti materiali e temporali di sicurezza che devono osservare gli offerenti che già al momento dell’entrata in vigore della legge propongono attività a rischio di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c-e (cpv. 2). Attualmente, gli offerenti di attività a rischio detentori del label «Safety in adventures» coprono circa il 50 per cento del mercato. Il Consiglio federale ne terrà conto nell’ordinanza, accordando alle società munite di un siffatto label un congruo termine per richiedere un’autorizzazione.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

La legge potrà entrare in vigore quando il Consiglio federale avrà emanato le disposizioni d’esecuzione corrispondenti. È dunque giustificato conferire al Consiglio federale la competenza di determinare l’entrata in vigore.

4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

4.1 Confederazione

La legge non comporterà né oneri supplementari né ripercussioni sul personale. L’esecuzione è interamente affidata ai Cantoni.

4.2 Cantoni

I Cantoni devono rilasciare autorizzazioni per tutte le attività che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge. Si tratta di autorizzazioni ordinarie di polizia che implicano un onere amministrativo limitato. Il Consiglio federale stabilirà l’ammontare degli emolumenti nell’ordinanza d’esecuzione basandosi sui principi di copertura dei costi e di equivalenza. Questo significa che i proventi dovranno poter coprire anche i costi per l’emissione delle autorizzazioni.