Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine
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In Francia il titolare del brevetto di Stato quale maestro di sport sulla neve («brevet d’Etat d’éducateur sportif, option ski alpin») può esercitare fuori delle piste ad eccezione delle zone di ghiacciai non marcate e delle regioni in cui sono necessarie tecniche di alpinismo. In Austria e in Germania le escursioni con gli sci sono riservate alle guide alpine o alle guide di sci escursionismo (Skiführer).
2.2.3 Altre attività a rischio
In Francia tutte le attività praticate su terreni che richiedono misure di precauzione particolari sono sottoposte a una regolamentazione dettagliata. Un diploma di Stato è necessario per le attività più diverse, dal volo in deltaplano al canyoning e alla speleologia. Del resto altri testi descrivono precisamente le esigenze che devono adempiere tali formazioni.
In Austria lo Stato disciplina soltanto la pratica del canyoning: esso rilascia parimenti un’autorizzazione agli offerenti commerciali che lo propongono. Le condizioni per il suo rilascio sono le seguenti: il superamento di un esame di Stato e la sottoscrizione di un’assicurazione di responsabilità civile con un importo di copertura sufficiente. In Germania invece lo Stato non ha emanato prescrizioni.
2.3 Necessità di un disciplinamento nazionale
Da qualche anno si sono sviluppate attività sportive il cui potenziale di rischio è più elevato rispetto agli sport praticati tradizionalmente nel nostro Paese. Gli offerenti di questo tipo di attività sono numerosi, la domanda cresce e incidenti mortali si sono già verificati.
L’integrità fisica delle persone che praticano attività a rischio o che effettuano escursioni con guide alpine deve essere protetta. La necessità di misure volte a migliorare la sicurezza dei partecipanti è grande. L’offerta commerciale di attività a rischio è stata finora regolata dalle leggi di mercato e l’adozione di disposizioni legali, a livello cantonale, è l’eccezione22. È dunque necessario legiferare per evitare, per quanto possibile, che si producano nuovi incidenti.
La Commissione propone allora di promulgare una legge che garantisca ai consumatori il rispetto, sull’intero territorio svizzero, di regole minime di sicurezza da parte delle guide alpine, dei maestri di sport sulla neve, che accompagnano i clienti fuori delle piste marcate, e degli offerenti di attività a rischio. Essa esplicita l’obbligo di diligenza cui soggiacciono gli offerenti e sottopone a un regime di autorizzazione le guide alpine e le imprese che propongono dietro pagamento le attività a rischio previste dalla legge. Anche se il sopraggiungere di un incidente non può essere totalmente escluso, le disposizioni legali devono permettere di aumentare la sicurezza dei partecipanti. La loro adozione deve inoltre sensibilizzare il grande pubblico e i (potenziali) partecipanti a queste attività ai rischi che comportano.
22 Cfr. numero 2.1.1.