Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine

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seguire determinati moduli di formazione in prospettiva di ottenere l’attestato professionale surriferito.

2.4.5 Rapporto tra il presente avamprogetto e l’Accordo sulla libera circolazione delle persone

L’ALC obbliga gli Stati firmatari ad aprire il loro mercato del lavoro ai cittadini di tutte le Parti all’Accordo. L’Accordo prevede che, qualora uno Stato d’accoglienza esiga un determinato titolo professionale nazionale per esercitare una professione, venga attuato un meccanismo di reciproco riconoscimento dei diplomi. Nel caso in cui lo Stato d’accoglienza non esiga alcun diploma preciso, l’esercizio della professione in questione è libero; se il riconoscimento dei diplomi non è necessario tutti i lavoratori dell’UE (Unione europea) e dell’AELS (Associazione europea di libero scambio) hanno la possibilità di esercitare la loro professione sulla base del titolo acquisito nel loro Paese di origine.

L’ALC lascia agli Stati firmatari la competenza di disciplinare le professioni e di determinare il livello di formazione auspicato. Ogni Stato può liberalizzare professioni regolamentate o disciplinare professioni fino ad allora libere e questo senza violare l’ALC.

Attualmente le guide alpine e i maestri di sci hanno già la possibilità di venire a lavorare in Svizzera se soddisfano le esigenze del Cantone in cui intendono esercitare la loro attività. In questo modo le guide alpine e i maestri di sci che vogliono lavorare nei Grigioni e nel Cantone di Vaud devono chiedere all’UFFT una dichiarazione che confermi l’equivalenza del loro diploma con l’attestato professionale federale di guida alpina o di maestro di sport sulla neve. I cittadini dell’UE/AELS che desiderano lavorare in Vallese devono inoltre chiedere all’autorità cantonale competente un’attestazione secondo cui il loro attestato è equivalente all’esame cantonale complementare. Negli altri Cantoni non è necessario alcun riconoscimento di diploma poiché la professione non è regolamentata. È tuttavia evidente che questi Cantoni possono istituire un regime di autorizzazione in qualsiasi momento.

Con l’entrata in vigore dell’avamprogetto le guide alpine straniere o i maestri di sport sulla neve stranieri che conducono clienti fuori delle piste marcate dovranno obbligatoriamente chiedere un riconoscimento del diploma all’UFFT prima di poter lavorare in Svizzera.

Il fatto che la Confederazione disciplini le attività di guida alpina e di maestro di sport sulla neve fuori pista ed esiga un’autorizzazione a esercitare implica che i cittadini dell’UE/AELS sono autorizzati a esercitare tali attività in Svizzera se hanno concluso una formazione equivalente nel loro Paese d’origine. La Confederazione può inoltre esigere che superino esami complementari se le loro qualifiche sono inferiori agli standard dell’attestato professionale federale di guida alpina e dell’attestato professionale federale di maestro di sci. Il disciplinamento non ha dunque effetto sull’autorizzazione di manodopera straniera a lavorare in Svizzera, permette tuttavia di garantire la qualità della loro formazione.