Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 2: Obbligo di diligenza
Art. 3
L’introduzione del regime dell’autorizzazione37 deve contribuire a proteggere, a titolo preventivo, beni di polizia quali la vita e l’integrità fisica dai pericoli e dai rischi derivanti dalle attività considerate. Per questo occorre menzionare concretamente nella legge i requisiti in materia di sicurezza che gli offerenti di attività a rischio devono soddisfare affinché sia rilasciata loro l’autorizzazione. La presente descrizione dei requisiti in materia di sicurezza si fonda sulla giurisprudenza della regola del rischio e comporta in particolare tutta una serie di obblighi concreti, che sono stati sviluppati nella prassi della regola del rischio38. Considerato che tutte queste attività, se comparate a quelle «normali», comportano un potenziale accresciuto di rischio, i requisiti in materia di obbligo di diligenza vengono relativizzati Questo significa che per proteggere la vita e l’integrità fisica delle persone che partecipano alle attività, occorre adottare solo quelle misure imposte dall’esperienza e permesse dallo stato della tecnica. Devono inoltre essere commisurate alle condizioni date. In tal modo, si vuole evitare di imporre agli offerenti requisiti che non sono in grado di soddisfare.
Art. 3bis
Una minoranza della Commissione (Menétrey-Savary, Aeschbacher, Hubmann, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer) auspica che nella legge si precisi che l’esercizio delle attività che le sono assoggettate avvenga nel rispetto dell’ambiente. La minoranza vorrebbe che i professionisti che conducono i loro clienti nella natura per praticare attività sportive siano resi attenti sul fatto che sono tenuti a rispettare la natura, la fauna e la flora e che inducano i loro clienti a fare altrettanto. Per la maggioranza della Commissione, una disposizione del genere concernente la protezione dell’ambiente non dovrebbe trovar posto in una legge che si prefigge di limitare i rischi derivanti dalla pratica di attività sportive potenzialmente pericolose. Essa rileva inoltre come durante la loro formazione le guide alpine vengano sensibilizzate alle questioni ambientali.
Sezione 3: Autorizzazione
Art. 4 Obbligo di autorizzazione
Il campo d’applicazione copre due diverse categorie di attività offerte a titolo lucrativo: le nuove attività a rischio all’aperto, indipendentemente dagli offerenti, e le attività per le quali è previsto l’accompagnamento da parte di guide alpine o la guida dei clienti al di fuori delle piste segnalate da parte di maestri di sport sulla neve.
Per esercitare le attività summenzionate, gli offerenti necessitano di un’autorizzazione. A tal fine, le guide alpine e i maestri di sport sulla neve devono aver conseguito un attestato professionale federale (art. 5 cpv. 1 e art. 6 cpv. 1). Per quanto concerne le nuove attività a rischio, questa soluzione non è praticabile, poi-
37 Cfr. art. 4.
38 DTF 129 IV 119, DTF del 7 giugno 1996 pubblicato in: Pra 85/1986, n. 212 p. 817 e DTF
118 IV 130.