Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine
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Art. 12a-12e Obblighi professionali e procedura disciplinare
Secondo la proposta della minoranza (v. commento agli art. 4-8), occorre completare la legge con norme sugli obblighi professionali che i diversi offerenti devono osservare (art. 12a) e prevedere una procedura disciplinare in caso di inosservanza di tali obblighi (art. 12b segg.). Secondo la minoranza, il perfezionamento e l’osservanza dell’obbligo di diligenza sono obblighi professionali, al pari, per le guide alpine, del fatto di aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile o di disporre di una garanzia finanziaria paragonabile. L’inosservanza di tali obblighi professionali può comportare la pronuncia, da parte dell’autorità di vigilanza, di misure disciplinari, ovvero l’avvertimento, l’ammonizione, la multa fino a 20 000 franchi al massimo e il divieto provvisorio o definitivo di esercitare a titolo lucrativo le attività soggette alla legge (art. 12b). Il divieto pronunciato da un’autorità cantonale vale per tutto il territorio svizzero (art. 12d).
Secondo l’opinione della maggioranza, il rilascio delle autorizzazioni di offrire a titolo lucrativo le attività soggette alla legge deve essere subordinato in particolare all'osservanza dell’obbligo di diligenza e alla stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile, che potrà essere sostituita, se necessario, dall'attestazione dell’esistenza di una garanzia finanziaria equivalente per gli offerenti delle attività menzionate nell'articolo 1 capoverso 2 lettere c-d e nell’articolo 2. Il fatto che gli offerenti siano assicurati o che dispongano di mezzi finanziari equiparabili all’assicurazione in caso di incidente è importante per la protezione dei consumatori che il progetto di legge si prefigge. Tale elemento deve di conseguenza costituire una condizione per l’esercizio dell'attività e non può essere lasciato al libero apprezzamento dell’offerente. La maggioranza sottolinea che il progetto non è volto a sanzionare gli offerenti. Affinché i consumatori possano affidarsi a offerenti più sicuri, non è sufficiente prevedere quali elementi chiave del progetto soltanto obblighi professionali la cui inosservanza sia sanzionabile.
Art. 13 Protezione dei dati
L’articolo 13 istituisce la base legale necessaria dal profilo del diritto sulla protezione dei dati per il trattamento dei dati personali legati all’esecuzione della legge. Il capoverso 1 ha lo scopo di autorizzare l’autorità cantonale competente a trattare i dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell’autorizzazione.
Secondo il capoverso 2, l’autorità cantonale può comunicare ai terzi se una persona o un’azienda determinata dispone dell’autorizzazione di cui si serve. I terzi non sono tenuti a dimostrare un interesse giustificato. Per il rimanente, il trattamento dei dati personali avviene secondo le disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.
Sezione 4: Restrizioni cantonali di accesso a determinate zone
Art. 14
La legge conferisce ai Cantoni la facoltà di vietare l’accesso a determinate zone o corsi d’acqua allo scopo di esercitarvi attività lucrative per ragioni legate alla protezione della natura e del paesaggio. La disposizione riveste fondamentalmente carattere dichiaratorio, poiché divieti in tal senso potrebbero già essere emanati in base