Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine

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Il 17 febbraio 2006 la Commissione ha adottato con 12 voti contro 4 e 5 astensioni il presente avamprogetto di legge che ha deciso di sottoporre a procedura di consultazione.

La Commissione è stata coadiuvata nei suoi lavori dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) conformemente all’articolo 21quater capoverso 2 LRC. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha parimenti preso parte ai lavori.

2 Grandi linee dell’avamprogetto

2.1 Situazione giuridica attuale

2.1.1 Diritto cantonale

Negli anni Venti i Cantoni di montagna hanno iniziato a disciplinare le attività di guida alpina e di maestro di sci. Attualmente i Cantoni seguenti dispongono di basi legali concernenti l’attività di guida alpina: Appenzello Interno3, Berna4, Glarona5, Grigioni6, Uri7, Vaud8 e Vallese9. Mentre Appenzello Interno, Grigioni, Vaud, Vallese e Uri hanno scelto di legiferare a livello di legge, il Cantone di Berna si limita a un’ordinanza del Consiglio di Stato. Il Cantone di Glarona invece, con decreto del Consiglio di Stato, ha riconosciuto quale base legale il regolamento di un’organizzazione privata (la sezione di Tödi del Club alpino svizzero - CAS). Del resto taluni Cantoni prevedono un regime di autorizzazione mentre altri si limitano a una descrizione dei requisiti da soddisfare per esercitare l’attività di guida alpina. Infine la maggior parte dei Cantoni non possiede alcuna regolamentazione relativa alle guide alpine poiché sprovvisti di montagne.

Non tutti i Cantoni hanno disciplinato le attività di maestro di sport sulla neve o di maestro di sci10: soltanto i Cantoni del Giura11, dei Grigioni12, di Vaud13, del Valle-

3 Grossratsbeschluss betreffend Bergführer (Bereinigten Sammlung der Gesetze des Kantons Appenzell Innerrhoden 1013).

4 Ordonnance sur les guides de montagne (RSB 935.221).

5 Beschluss über das Bergführerwesen (Gesetzessammlung des Kantons Glarus IX C/2).

6 Legge sulle guide di montagna e sullo sci (Collezione delle leggi grigionesi 947.100) e le Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci (Collezione delle leggi grigionesi 947.200)

7 Verordnung über das Skilehrer- und Bergführerwesen (Urner Rechtsbuch 70.2321).

8 Loi sur les guides de montagne et les aspirants-guides (RSV 935.21) et Règlement d’exécution de la loi du 17 février 1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guides (RSV 935.21.1).

9 Art. 36 segg. Loi sur le tourisme (RS/VS 935.1) et Ordonnance relative aux guides de montagne et professeurs de ski (RS/VS 935.105).

10 Per una semplificazione sul piano redazionale, nel presente rapporto sarà impiegato il termine di «maestro di sport sulla neve».

11 Ordonnance concernant l’enseignement du ski dans le canton du Jura (RSJU 935.221).

12 Legge sulle guide di montagna e sullo sci (Collezione delle leggi grigionesi 947.100) e le Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci (Collezione delle leggi grigionesi 947.200).

13 Loi sur les maîtres de ski (RSV 935.25) et Règlement d’exécution de la loi du 26 septembre 1989 sur les maîtres de ski (RSV 935.25.1).