Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine

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sporre di conoscenze o misure di sicurezza particolari. Un’estensione del campo di applicazione della legge a tutti gli sport sulla neve, praticati in pista o al di fuori di esse, modificherebbe il concetto di «rischio», che risulterebbe solo dal carattere potenzialmente pericoloso degli sport sulla neve praticati in pista. Di conseguenza, il campo di applicazione della legge andrebbe esteso ad altre attività quali l’immersione, la mountain bike, la vela o il surf. D’altronde, i maestri di sport sulla neve non esercitano la loro attività unicamente sulle piste di sci alpino, ma anche su quelle di sci nordico. La legge si applica tuttavia solo alle attività praticate nelle regioni di montagna intese nell’accezione più ampia del termine, per accedere alle quali sono richieste conoscenze particolari e ove esiste un rischio elevato. Non è sufficiente che esista un rischio: deve trattarsi di un rischio elevato.

Quando si conducono clienti sulle piste segnalate, è essenziale apprender loro la giusta tecnica e istruirli sul comportamento adeguato da tenere sulle piste di sci. Per questa attività un maestro di sport sulla neve non necessita di alcuna autorizzazione. È sufficiente che egli disponga di una formazione analoga a quella offerta dall’associazione svizzera di sport sulla neve (Swiss Snowsports).

Art. 2 Altre attività

Negli ultimi anni le discipline sportive e le attività alla moda hanno continuato ad aumentare e a diversificarsi. È perciò opportuno assegnare al Consiglio federale la competenza di assoggettare alla presente legge talune nuove attività che presentano i rischi da essa contemplati, o attività che presentano un potenziale di rischio analogo, benché non rientri nel campo di applicazione della legge36.

La Commissione ha anche valutato l’opportunità di estendere il campo di applicazione e di fondarsi in maniera generale sul rischio o sul pericolo che presenta una determinata attività. In questo caso sarebbe stato necessario enumerare nella legge tutte le attività che possono presentare un rischio o un pericolo (p. es. gli sport sulla neve, l’immersione, la vela, il surf o gli sport su motori). In questo caso, solo determinate attività verrebbero assoggettate a un regime d’autorizzazione; nel caso delle altre attività lucrative ci si dovrebbe attenere solo all’obbligo di diligenza (art. 3). Per questa eventualità risulta però impossibile descrivere in maniera generale e astratta il rischio e il pericolo senza estendere in modo illimitato il campo di applicazione della legge.

Non è nemmeno necessario estendere la legge a tutte le attività lucrative che comportano un certo rischio, nella misura in cui si applica la regola generale del rischio, contemplata nella giurisprudenza del Tribunale federale, a tutte le attività a rischio. Secondo questa regola, chi crea un pericolo deve prendere tutte le misure utili a prevenire ogni incidente. Con la proposta, avanzata nel presente avamprogetto, di limitare la legge alle attività soggette a un regime di autorizzazione, si stabilisce la concordanza fra il campo d’applicazione e il regime dell’autorizzazione, garantendo in tal modo una soluzione semplice e trasparente.

36 Cfr. commento all’art. 1.