Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/7: Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio · 27 pagine

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L’osservanza dell’obbligo di diligenza rientra fra gli obblighi professionali. Il rilascio dell’autorizzazione non è in alcun modo vincolato alla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile o a una garanzia finanziaria equivalente; ciononostante tale assicurazione è obbligatoria per le guide alpine. La minoranza formula proposte in tal senso in merito agli articoli 5-8 e propone i nuovi articoli 12a

- 12e.

Secondo la maggioranza della Commissione, per conseguire lo scopo della legge – ossia migliorare la protezione dei consumatori – il rilascio dell’autorizzazione deve essere vincolato agli elementi centrali di tale protezione. L’obbligo di diligenza e una sufficiente sicurezza finanziaria devono pertanto essere parte dei requisiti per ottenere l’autorizzazione di esercitare la professione. Il fatto che l’osservanza dell’obbligo di diligenza e la prova di una sufficiente sicurezza per le guide alpine costituiscano un obbligo professionale, la cui violazione è punita ad esempio con la multa, non migliora la protezione dei consumatori, poiché per essi le sanzioni sono di importanza secondaria. Per i clienti importa invece che se gli offerenti non dispongono della sicurezza finanziaria necessaria o non adempiono i loro obblighi professionali, l’autorizzazione di esercitare l’attività venga revocata.

Art. 5 Autorizzazione per le guide alpine

L’istituzione dell’obbligo di rispettare i requisiti in materia di diligenza conferisce alle autorità cantonali la possibilità di rifiutare l’autorizzazione alle guide alpine che hanno avuto un comportamento incompatibile con l’obbligo di diligenza sancito dalla legge (cpv. 1 lett. a). La valutazione della garanzia prima dell’inizio dell’attività si fonda forzatamente su semplici supposizioni. Non rientra peraltro fra gli obiettivi della presente legge di disciplinare nel dettaglio le esigenze tecniche cui devono sottostare le guide alpine. L’attestato professionale federale certifica le capacità tecniche del titolare e rappresenta altresì una condizione – che può essere adempita anche mediante un certificato di capacità equivalente – per l’ottenimento dell’autorizzazione rilasciata dalla competente autorità cantonale.

Conformemente al capoverso 1 lettera c, è inoltre richiesta un’assicurazione di responsabilità civile con copertura sufficiente. I Cantoni che attualmente disciplinano il settore delle guide alpine prevedono una somma assicurata fra i 5 e i 10 milioni di franchi. Se si considera che la norma si prefigge di indennizzare beni immateriali, l’importo minimo dovrebbe essere di circa 10 milioni di franchi. Occorrerà tenere conto del fatto che l’entità dell’importo minimo influisce sensibilmente sulla disponibilità degli assicuratori di fissare premi accessibili. Si rinuncia invece all’idea di chiedere a chi partecipa alle attività previste dalla legge di concludere un’assicurazione contro gli infortuni. Per i partecipanti svizzeri una norma in tal senso sarebbe del tutto superflua. Dal momento che le attività assoggettate all’obbligo di autorizzazione non rappresentano attività temerarie normalmente escluse dall’INSAI e da altri assicuratori, i danni sarebbero di norma completamente coperti dall’assicurazione infortuni. La situazione è invece diversa per i partecipanti provenienti da altri Paesi. L’istituzione di un’assicurazione infortuni collettiva che copra esclusivamente le attività assoggettate alla legge comporterebbe tuttavia dei premi proibitivi, da rendere inaccessibile la pratica delle attività proposte.

Secondo la minoranza, l’osservanza dell’obbligo di diligenza da parte delle guide alpine non deve costituire una condizione per il rilascio dell'autorizzazione, ma deve