Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 31 pagine

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1. Ammodernamento ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nuovi valori per altre componenti quantificabili della loro offerta (cpv. 2). L’asta deve svolgersi in forma anonima (cpv. 3). Le offerte sono valutate elettronicamente e automaticamente, sulla base di una formula matematica (cpv. 4). Il committente aggiudica infine l’acquisto sulla base della valutazione automatica e degli altri criteri di aggiudicazione (cpv. 5).

L’Unione delle città svizzere e l’Associazione dei Comuni Svizzeri sono espressamente favorevoli alla proposta.

Il Canton BE e diverse associazioni dell’economia (USAM, SIA, FAS, usic, SSIC, Gruppo pianificazione di costruzionesvizzera, SWICO, FASMED) propendono per una precisazione del campo di applicazione delle aste elettroniche nella legge e parte di essi chiede che sia limitato all’acquisto di beni standardizzati.

Il Canton GR e alcune associazioni dell’economia (costruzionesvizzera, USIE, Federazione Infra, VSG, suissetec, Isolsuisse, Viscom, USM) chiedono la soppressione di questa disposizione, adducendo segnatamente che le aste elettroniche rappresentano una forma di round di offerte, promuovono una competitività fondata esclusivamente sul prezzo e favoriscono in tal modo lo sfruttamento del potere d’acquisto statale.

1.5 Prescrizioni formali (art. 54 AP LAPub)

Secondo l’AP LAPub, i candidati devono presentare le loro domande di partecipazione, le loro offerte e altre proposte al committente in una delle forme usuali negli scambi commerciali (cpv. 1). Le proposte possono essere presentate anche per via elettronica, a condizione che si garantisca che esse siano correttamente attribuite al relativo mittente e che il loro contenuto non possa essere modificato (cpv. 2). Nel bando il committente può porre requisiti formali più severi (cpv. 3).

Questa disposizione è praticamente incontestata: pochi sono gli interpellati che si sono espressi in proposito. L’Unione delle città svizzere e l’Associazione dei Comuni Svizzeri sostengono che le proposte elettroniche debbano essere circoscritte e che debbano essere ammesse soltanto se il bando lo prevede espressamente. A giudizio del Consiglio dei politecnici federali, le proposte dovrebbero di principio essere presentate per iscritto e il committente dovrebbe poter prevedere un’altra soluzione soltanto in casi particolari.

1.6 Organo di pubblicazione ufficiale (art. 55 AP LAPub)

L’AP LAPub designa il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) quale organo di pubblicazione ufficiale per gli acquisti della Confederazione (cpv. 1). Secondo l’avamprogetto la versione determinante è la versione elettronica del FUSC (cpv. 2), alla quale i candidati possono accedere gratuitamente (cpv. 3). L’AP LAPub non prevede un organo di pubblicazione unico per Confederazione e Cantoni. Questi ultimi designano l’organo di pubblicazione ufficiale per gli acquisti di loro competenza (cpv. 4).

Né le associazioni dell’economia né i partiti sono contrari a questa disposizione. La DCPA, i Cantoni BE e SG, l’Unione delle città svizzere e l’Associazione dei Comuni Svizzeri chiedono invece che la piattaforma elettronica SIMAP sia designata nella legge come organo di pubblicazione unico per tutta la Svizzera.