Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 31 pagine
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4. Armonizzazione ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ARMONIZZAZIONE
L’avamprogetto intende armonizzare la legislazione federale e cantonale in materia di acquisti pubblici. A tal fine, prevede un'uniformazione parziale della legislazione della Confederazione e dei Cantoni in materia di acquisti pubblici (4.1) nonché un’armonizzazione a livello svizzero dei valori soglia (4.2). Entrambi gli aspetti hanno suscitato giudizi controversi in sede di consultazione. Per contro, l’armonizzazione mediante creazione di requisiti unitari per il bando di concorso e la relativa documentazione (4.3) e per i criteri di valutazione (4.4) hanno raccolto in prevalenza giudizi favorevoli. L’AP LAPub istituisce inoltre una Commissione per gli acquisti pubblici in Svizzera (4.5). Gli interpellati ne approvano l’istituzione ma parte di essi chiede il coinvolgimento dei Comuni e dell’economia in seno alla Commissione.
4.1 Uniformazione parziale (art. 1 e 6 AP LAPub; considerazioni di ordine gene-
rale nel rapporto sui risultati della consultazione)
La legislazione federale e cantonale in materia di acquisti pubblici deve essere armonizzata. L’avamprogetto prevede a tal fine una parziale uniformazione della legislazione della Confederazione e dei Cantoni. La legislazione non può essere completamente uniformata a causa della ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione federale.
In virtù dell’articolo 1, la LAPub disciplina la procedura per aggiudicare gli acquisti della Confederazione (lett. a) e uniforma parzialmente la legislazione federale e cantonale in materia (lett. b).
L’articolo 6 enumera i settori nei quali i Cantoni possono emanare prescrizioni proprie. Ai sensi del capoverso 1, è il caso in particolare se intendono abbassare i valori soglia (lett. a), definire norme di aggiudicazione (lett. b), definire singoli aspetti della procedura di gara oppure escludere o limitarne l’applicazione (lett. c) e disciplinare la procedura mediante invito (lett. d). In virtù del capoverso 2, per gli acquisti di loro competenza i Cantoni garantiscono la tutela giurisdizionale, nel rispetto delle esigenze stabilite da accordi internazionali. Secondo il capoverso 3, Confederazione e Cantoni si informano a vicenda, con tempestività e completezza, sulle modifiche che intendono recare alle loro prescrizioni. Collaborano, inoltre, durante le relative fasi preparatorie.
Panoramica: in merito alla parziale uniformazione della legislazione federale e cantonale sugli acquisti pubblici, proposta dall’avamprogetto, i seguenti interpellati in particolare si esprimono
- favorevolmente: il Canton BE, il PS, PLR, l’Associazione dei Comuni Svizzeri, nume-
rose associazioni dell’economia (economiesuisse, Unione padronale svizzera, costruzionesvizzera, Federazione Infra, USIE, Viscom, USAQ, USM, suissetec, Swiss Engineering, ePower, SSIC, associazione svizzera costruttori in legno, fsai, Gruppo pianificazione di costruzionesvizzera, ASA, PPP Svizzera, crb, CHGEOL, FER, CHfms), l’Inselspital di Berna, AlpTransit, la COMCO, la Posta Svizzera e l’Associazione svizzera per gli appalti pubblici;
- a sfavore: tutti i Cantoni (tranne il Canton BE), il PPD, l’UDC e alcune federazioni
(USS, SIC Svizzera, Unione delle banche cantonali svizzere, FSA, Forum PMI) nonché la DCPA.
In dettaglio: diversi partecipanti alla consultazione si dichiarano addirittura favorevoli a un’uniformazione più spinta basata su un nuovo fondamento costituzionale. Si tratta in particolare dell’Unione delle città svizzere, di varie associazioni dell’economia (Unione padronale svizzera, AES, Swiss Textiles, Gruppo pianificazione di costruzionesvizzera, fsai, swissT.net, Swiss Engineering, SWISSMEM, PPP Svizzera), della COMCO, della Posta Svizzera e del Consiglio dei PF.