Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 31 pagine
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3. Flessibilizzazione ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7 Termini e riduzioni dei termini (art. 51-53 AP LAPub)
Termini minimi (art. 52)
In caso di procedura di gara libera, l’avamprogetto prevede un termine minimo di 40 giorni a partire dalla pubblicazione del bando. In caso di procedura di gara selettiva, prevede un termine minimo di 25 giorni a partire dalla pubblicazione del bando per presentare la domanda di partecipazione e un termine minimo di 40 giorni a partire dall’invito per presentare l’offerta.
Il Canton SG ritiene che questi termini minimi debbano applicarsi soltanto alle commesse al di sopra dei valori soglia internazionali. Secondo il Canton GE, i termini minimi previsti dall’avamprogetto sono troppo lunghi. Secondo swissT.net e FASMED sono troppo brevi, in particolare per le prestazioni complesse. A giudizio della SSIC, i termini minimi risulterebbero regolarmente troppo corti per i grandi bandi nel settore edile. I bandi verrebbero regolarmente pubblicati prima che i candidati possano disporre della documentazione. Sarebbe auspicabile che la pubblicazione fosse effettuata soltanto una volta che tutta la relativa documentazione è a disposizione. Diverse associazioni dell’economia vorrebbero che la legge prevedesse anche per la procedura mediante invito e per la procedura mediante trattativa privata un termine minimo di 20 giorni a partire dall’invio della documentazione (USAM, costruzionesvizzera, USIE, USM, KGL, suissetec, Isolsuisse).
Riduzione dei termini (art. 53)
L’AP LAPub prevede a determinate condizioni la possibilità di ridurre il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte: secondo il capoverso 1, tale termine può essere abbreviato di 5 giorni, fino a un minimo di 25 giorni, se il bando è pubblicato per via elettronica (lett. a), se la documentazione del bando è messa a disposizione al momento della sua pubblicazione elettronica (lett. b) oppure se le offerte possono essere presentate in forma elettronica (lett. c). Per di più, secondo il capoverso 2, il committente può ridurre fino a 10 giorni al massimo i termini minimi nel caso in cui è in grado di motivare con chiarezza l’urgenza dell’acquisto e la necessità di ridurre i termini minimi per poterlo realizzare per tempo (lett. a), oppure se ha già annunciato precedentemente nell’organo di pubblicazione ufficiale la sua intenzione di indire un bando e, in tale occasione, ha invitato i candidati interessati a segnalare entro un determinato termine la loro intenzione di partecipare alla procedura (lett. b) e ha segnalato in un bando per prestazioni ricorrenti che avrebbe ridotto i termini in occasione dei bandi seguenti (lett. c).
L’USAM espone, in merito al capoverso 1, che la riduzione dei termini non corrisponde all’effettivo risparmio di tempo. Diverse associazioni dell’economia si dichiarano contrarie a una riduzione dei termini ai sensi del capoverso 1 (economiesuisse, suissetec, swissT.net, ePower, FASMED); invocano in sostanza che di per sé lo svolgimento per via elettronica riduce soltanto di poco l’onere per i candidati e non giustifica una riduzione dei termini. Per i candidati, il tempo necessario all’elaborazione non cambia in modo significativo. La SSIC vorrebbe che al capoverso 1 il settore dell’edilizia fosse escluso dalla riduzione dei termini, poiché in tale settore l’elaborazione elettronica è esclusa. Il Canton GE è del parere che la riduzione dei termini debba essere giustificata dal tipo di acquisto, non dalle modalità di trasmissione dei documenti.
Quanto al capoverso 2, il Canton GE vorrebbe che si introducessero alcune precisazioni. Secondo l’USAM, una riduzione di 10 giorni sarebbe eccessiva a prescindere dal tipo di procedura. La riduzione dovrebbe essere circoscritta a un tipo di procedura, oppure corrispondere al massimo al 50 per cento del termine realmente previsto. L’ASA si dichiara favorevole a una riduzione a un termine minimo di 15 giorni (lavorativi) invece che di 10 giorni.