Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 31 pagine

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2. Chiarificazione ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rettifica delle offerte (art. 37 AP LAPub)

L’AP LAPub precisa il contenuto ammissibile di una rettifica e il modo di procedere nel caso delle offerte il cui prezzo, paragonato a quello delle altre, è inaspettatamente basso (cosiddette «offerte al ribasso» o «offerte dumping»).

Le cerchie consultate approvano questi chiarimenti. È oggetto di critica, da parte di alcuni Cantoni e città (Canton GR, TI, VD, città di Losanna) e di varie associazioni (USAM, costruzionesvizzera, Federazione Infra, SSIC, USM, KGL, USAQ, Transparency International Svizzera) soltanto l’aggiunta secondo cui le offerte sono rettificate anche dal profilo del contenuto e non solo per gli aspetti tecnici e contabili. Tale aggiunta rende possibile la rettifica sul prezzo dell’offerta o il contenuto della prestazione e mette a repentaglio trasparenza e parità di trattamento. Quanto alla proposta regolamentazione delle cosiddette offerte al ribasso, diversi interpellati chiedono che il committente sia obbligato a contattare il candidato per chiedere chiarimenti (costruzionesvizzera, USIE, suissetec, SIA, usic, Isolsuisse, USM, CHfms, KGL, SSIC, Canton Ginevra).

Modifica dei requisiti o dei criteri di valutazione (art. 38 AP LAPub)

L’AP LAPub precisa che le modifiche sono ammesse purché non riguardino aspetti essenziali dell’acquisto.

Alcuni interpellati approvano la precisazione in quanto consente al committente una maggiore perspicacia (Unione delle città svizzere e Associazione dei Comuni Svizzeri), e una flessibilità sufficiente a introdurre nuove conoscenze in corso di procedura (Marti SA). Tuttavia la modifica non deve portare a un round di offerte occulto o indiretto. Perciò, le modifiche secondarie devono essere ammesse soltanto nei round di domande (USIE, usic, Gruppo pianificazione di costruzionesvizzera, CHfms) ma al più tardi fino al termine di consegna delle offerte (USIE, suissetec, Isolsuisse). CHGEOL chiede di ammettere le modifiche soltanto fintanto che gli offerenti non conoscono i prezzi dei concorrenti, e di indennizzarli adeguatamente per il maggior dispendio. La SIA e la FAS chiedono che siano ammesse modifiche soltanto per gli acquisti di beni. Diversi partecipanti alla consultazione sono fondamentalmente contrari alla possibilità di proporre modifiche, poiché tale possibilità induce a ottimizzare l’offerta complessiva a posteriori. A prescindere dalle difficoltà legate alla distinzione tra modifiche essenziali e secondarie, queste ultime dovrebbero essere addotte dopo l’aggiudicazione, nell’ambito dell’allestimento del contratto d’appalto (Cantoni GE, GR, TI, VD, città di Losanna, USAM, costruzionesvizzera, SSIC, USM, Transparency International, Federazione Infra, VSG, USAQ, KGL).

Individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 39 AP LAPub)

L’AP LAPub specifica in particolare che l’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere individuata operando una valutazione alla luce di criteri monetari e non monetari (cpv. 3).

La suddivisione in due criteri è esplicitamente approvata da alcuni interpellati (USIE, città di Losanna, Unione delle città svizzere, Associazione dei Comuni Svizzeri, USAM). Qualcuno teme che la bipartizione non serva comunque a impedire che al prezzo venga ancora attribuita un’importanza eccessiva. Perciò, alcuni interpellati chiedono che l’avamprogetto sia precisato in modo da imporre una valutazione «complessiva» (costruzionesvizzera, SIA, FAS, USM), «in base a un criterio oggettivo noto in anticipo», conferendo al prezzo al massimo il 50 per cento di importanza (VSG, SSIC). Il PEV esige esplicitamente che siano menzionati criteri sociali ed ecologici. Tutti gli interpellati che si sono espressi in proposito forniscono un giudizio positivo sull’ammissibilità del «metodo delle due buste», citato nel rapporto esplicativo.