Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 31 pagine
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3. Flessibilizzazione ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
l’essenziale sostengono che i giri di offerte non abbiano nulla a che fare con una concorrenza leale e incitino ad abusare del potere d’acquisto. Per precisare questioni di dettaglio o esplicitare un’offerta, basterebbe ricorrere allo strumento della rettifica. L’USAM e la SSIC vorrebbero ammettere trattative sul prezzo, sull’entità della prestazione e sul rapporto prezzo/prestazioni soltanto per gli acquisti di beni standardizzati, la SIA soltanto nella procedura mediante trattativa privata.
Tra le cerchie consultate, diverse propendono per una ripresa della regolamentazione prevista nell’attuale Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) e nelle pertinenti direttive di applicazione, che dichiarano inammissibili in questo contesto le trattative tra committente e candidato su prezzi, sconti e modifiche del contenuto della prestazione e ammettono invece le trattative nella procedura mediante trattativa privata (§ 30 direttive di applicazione del Concordato, divieto di negoziazioni, in combinato disposto con l’art. 11 lett. c CIAP; Canton SO, Federazione Infra, FER, Associazione svizzera per gli appalti pubblici).
Si dichiarano contrari alle trattative in generale segnatamente i Cantoni ZH, VD e GE, il PS, l’UDC e Transparency International Svizzera. In sostanza espongono che le trattative sono contrarie al principio di trasparenza e della parità di trattamento e aumentano il rischio di abuso e di corruzione.
3.6 Liste permanenti (art. 49 AP LAPub)
Secondo l’AP LAPub, il committente può tenere liste permanenti di candidati che hanno dimostrato che non esistono motivi per escluderli ai sensi dell’articolo 25 o 26 e che soddisfano i requisiti di idoneità (art. 31) per determinate categorie di prestazioni (cpv. 1). I candidati che soddisfano i requisiti e che ne fanno richiesta vanno inseriti nella lista permanente (cpv. 2). Il committente annuncia sull’organo di pubblicazione ufficiale l’apertura di una lista permanente. L’annuncio rispetta i requisiti minimi di cui all’allegato 3 (cpv. 3). Anche se un candidato figura in una lista permanente, al momento dell’aggiudicazione il committente è comunque tenuto a verificare che non esistano motivi per escluderlo ai sensi dell’articolo 25 o 26 e che soddisfi i criteri di idoneità (cpv. 4). A una procedura di acquisto possono partecipare anche candidati che non figurano in una lista (cpv. 5).
L’Unione delle città svizzere, l’Associazione dei Comuni Svizzeri, L’Unione padronale svizzera, il WBCB e l’USAQ sono espressamente favorevoli allo strumento delle liste permanenti, poiché queste riducono l’onere per i candidati e per i committenti.
La proposta è approvata anche da altre associazioni dell’economia, le quali espongono tuttavia che l’auspicata riduzione dell’onere può essere ottenuta soltanto gestendo le liste permanenti in modo centralizzato, contrariamente a quanto previsto (economiesuisse, SSIC, usic, swissT.net, ASA, FASMED).
Il Canton GR e alcune associazioni dell’economia (SIA, FAS, Gruppo pianificazione di costruzionesvizzera) sono contrari alle liste permanenti e si pronunciano invece a favore di un sistema fondato sull’autodichiarazione dettagliata da parte dei candidati.
Diversi partecipanti alla consultazione mettono in dubbio l’utilità di tenere liste permanenti, dal momento che il capoverso 4 impone ogni volta una nuova verifica dei requisiti (Canton GE, Unione delle città svizzere, Associazione dei Comuni Svizzeri, USAM, Unione padronale svizzera, costruzionesvizzera, USIE, usic, USM, CHfms, KGL). Parte degli interpellati auspica che l’iscrizione in una lista permanente crei la presunzione che i requisiti di cui al capoverso 1 siano adempiuti.