Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 31 pagine
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2. Chiarificazione ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Svizzera, AlpTransit, Unione delle città svizzere, Associazione dei Comuni Svizzeri). Altri propendono invece per un’estensione della protezione giuridica (economiesuisse, swissT.net, Swiss Textiles, FSA). La protezione giuridica andrebbe estesa almeno alla procedura mediante invito. Il committente dovrebbe però poter continuare a decidere chi intende invitare e di conseguenza occorrerebbe precisare che nella procedura mediante invito non sussiste un diritto a partecipare (USS, USAM, SIC Svizzera, Travail.Suisse, costruzionesvizzera, USIE, SSIC, usic, CHGEOL, USM e CHfms). Al di sotto dei valori soglia determinanti occorre prevedere la possibilità di impugnare le discriminazioni a livello di accesso al mercato (COMCO). Benché la regolamentazione proposta sia esplicitamente prevista soltanto per gli acquisti della Confederazione, si sono espressi su questo punto anche quattro Cantoni (BE, GR, TI, ZH): la legge sul mercato interno impone loro da tempo una protezione giuridica per gli acquisti al di sotto dei valori soglia e non capiscono perché mai dovrebbe giustificarsi una regolamentazione diversa per la Confederazione.
Effetto sospensivo (art. 76 AP LAPub)
L’AP LAPub propone di conferire di principio l’effetto sospensivo al ricorso (cpv. 1). È prevista un’eccezione per le infrastrutture pubbliche o i compiti della Confederazione legati a una scadenza precisa che non permettono di rinviare la conclusione del contratto. Il Consiglio federale può definire mediante ordinanza quali siano tali infrastrutture e compiti (cpv. 2-4).
Il passaggio al principio dell’effetto sospensivo del ricorso ha trovato numerosi sostenitori (economiesuisse, USIE, suissetec, usic, Gruppo pianificazione di costruzionesvizzera, PPP, SWISSMEM, CHfms, DVN, Marti SA, Swico, Posta Svizzera) ma sollevato anche voci critiche (Cantoni BE e GR, PLR, USAM, costruzionesvizzera, Federazione Infra, VSG, SSIC, FSA, USM, AlpTransit, FFS, KGL, Inselspital di Berna, H+ e Unique). Gli argomenti invocati da entrambi i fronti sono i medesimi: si tratta soprattutto del rischio di ritardi e di lievitamento dei costi (PPP ma anche PLR, SWISSMEM, Canton BE) e dell’efficacia della protezione giuridica (ecomomiesuisse, USIE ma anche costruzionesvizzera, USM). Per il passaggio verso un sistema che prevede l’effetto sospensivo si sostiene inoltre che la nuova regolamentazione faccia chiarezza riguardo al seguito della procedura e alle relative scadenze (SWISSMEM). L’obbligo di motivazione e il considerevole onere amministrativo ivi connesso sono invece invocati quali argomenti contrari (AlpTransit, Inselspital di Berna, H+).
L’eccezione prevista all’effetto sospensivo del ricorso se l’interesse del Paese o di una sua grande parte richiedono che un’infrastruttura pubblica sia costruita o un compito della Confederazione sia svolto entro una scadenza precisa che non permette di rinviare la conclusione del contratto (cpv. 2-4) solleva invece una critica praticamente unanime. Tra gli interpellati che si sono espressi su questo punto, sono pochi coloro che approvano la proposta e non senza esprimere simultaneamente desideri di chiarificazione (DVN, AlpTransit) o di completamento: l’eccezione deve applicarsi anche a grandi progetti infrastrutturali del settore dell’energia elettrica (AES), alle prestazioni assicurative (ASA) o alla politica dei trasporti (FFS). Tutti gli altri partecipanti alla consultazione che si sono espressi in merito a questa proposta vi si oppongono rigorosamente. La delega “in bianco” al Consiglio federale è considerata insolita e non priva di inconvenienti (Canton BE). Questa “clausola NFTA” appare arbitraria e inadatta a un settore degli acquisti pubblici moderno e rispettoso dei principi di uno Stato di diritto (economiesuisse, FSA). Le disposizioni in questione sembrano voler generalizzare, con una certa ostinazione, il caso particolare della “causa Erstfeld” (Marti SA). L’insufficienza dei diritti di risarcimento svuotano la protezione giuridica del suo oggetto (USAM, ePower). Maggiore è l’importanza di un acquisto, tanto più importanti dovrebbero essere in genere anche le esigenze di PF federali). Le disposizioni sono inoltre eccessivamente complicate e soggette a disguidi (Federazione Infra, Canton GR), inappropriate (Gruppo pianificazione di costruzionesvizzera,