Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 31 pagine
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4. Armonizzazione ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Alcune associazioni dell’economia si pronunciano a favore di un mantenimento del Concordato come strumento di coordinamento e di soluzioni comuni adottate dai Cantoni nell’ambito di loro competenza (costruzionesvizzera, USIE, Federazione Infra, USM, VSG, SSIC). Altre associazioni dell’economia chiedono che ai Cantoni sia assegnato un termine per adeguare il Concordato (economiesuisse, SSIC, USIE).
Oltre alla DCPA, al Canton ZH, al Canton TI e al Canton BE, anche l’Unione delle città svizzere teme che nell’ambito di competenza che rimane ai Cantoni in virtù dell’articolo 6 non possa essere concluso alcun concordato. Se ogni Cantone disciplina da sé tale ambito, esisterebbero 26 diversi ordinamenti e di conseguenza un nuovo smembramento della legislazione, che rappresenterebbe un passo indietro rispetto all’attuale stato di avanzamento dell’armonizzazione.
Diverse associazioni dell’economia (economiesuisse, USAM, USS, AES, ASA, USM, SIC Svizzera) si pronunciano a favore di un’enumerazione esaustiva delle competenze cantonali all’articolo 6 AP LAPub.
- Alcune associazioni dell’economia contestano la possibilità di abbassare i valori so-
glia concessa ai Cantoni (lett. a; USAM, usic, Gruppo pianificazione di costruzionesvizzera, AES, USAQ, CHGEOL, swissT.net, KGL, Associazione svizzera per gli appalti pubblici).
- Secondo altre associazioni dell’economia, le norme applicabili all’aggiudicazione
(lett. b) non devono rientrare nella sfera di competenza dei Cantoni (USAM, costruzionesvizzera, suissetec, usic, Isolsuisse, swissT.net, USM, Gruppo pianificazione di costruzionesvizzera).
- La facoltà di deroga concessa ai Cantoni in virtù della lettera c, grazie alla quale essi
possono definire singoli aspetti della procedura di gara oppure escluderne o limitarne l’applicazione, è contestata da alcune associazioni dell’economia (costruzionesvizzera, usic, swissT.net, Gruppo pianificazione di costruzionesvizzera, USM).
- A giudizio di alcune associazioni economiche (USAM, usic, Gruppo pianificazione di
costruzionesvizzera, swissT.net), il disciplinamento della procedura mediante invito (lett. d) non deve rientrare nella sfera di competenza dei Cantoni.
Pur approvando in linea di principio un’armonizzazione della legislazione sugli acquisti pubblici a livello svizzero, la DCPA si oppone all’avamprogetto. Sostiene che non vi sia alcuna necessità d’intervento e che l’avamprogetto invece di armonizzare la legislazione ne comporti lo smembramento e vada a detrimento della certezza del diritto. Inoltre, l’avamprogetto sarebbe basato, piuttosto che su un concetto, sull’idea di disciplinare ambiti il più possibile vasti legiferando a livello federale. Gli interessi e i compiti dei Cantoni sarebbero stati trascurati. Nel complesso l’avamprogetto rappresenterebbe un passo indietro, comportando un nuovo smembramento della legislazione cantonale e comunale sugli acquisti pubblici, oggi largamente armonizzata e annullando così il vantaggio dovuto al vigente Concordato. Inoltre, l’avamprogetto sarebbe deprecabile dal profilo federalistico, costituirebbe un’ingerenza nella ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione e sarebbe incompatibile con le aspirazioni della NPC. Peraltro, non essendo ancora conclusi i negoziati internazionali in corso, l’adozione di una nuova legislazione in materia di acquisti pubblici sarebbe attualmente prematura. Tantopiù che l’articolo 95 capoverso 2 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione la facoltà di definire le linee direttrici della legislazione, ma non di interferire sulla sovranità amministrativa dei Cantoni. Infine, l’auspicato effetto di risparmio può essere ottenuto con strumenti comuni quali segnatamente una piattaforma di pubblicazione elettronica gestita in comune. Ma l’effetto di risparmio non dipende da una legislazione federale centrale. Invece di un’uniformazione parziale la DCPA propone pertanto di mantenere l’armonizzazione parallela. I Cantoni sarebbero disposti ad armonizzare ulteriormente le loro legislazioni. Rielaborerebbero il Concordato integrandovi le direttive di applicazione. L’estensione