Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine
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Lo stesso vale anche per la regolamentazione a livello federale in materia di computo della durata del soggiorno in caso di trasferimenti di domicilio, nell’intento di tenere adeguatamente conto della mobilità oggi diffusa.
Variante 2:
Nell’ottica di unificare la normativa, la soluzione più praticabile sembrerebbe essere quella di definire un’esatta soglia massima per la durata del soggiorno stabilita a livello cantonale e comunale. Si propone pertanto, nel quadro della presente variante, di fissare una soglia massima di tre anni.
Per quanto riguarda il computo del soggiorno in caso di cambiamento di domicilio, dopo tre anni di soggiorno in un altro Comune del Cantone, il candidato alla naturalizzazione può inoltrare una domanda già dopo un termine d'attesa di un anno.
1.2.3.3 Termine d’attesa per l’inoltro della domanda
In caso di annullamento della naturalizzazione ottenuta con false dichiarazioni o occultando fatti rilevanti, la persona interessata non deve poter inoltrare immediatamente una nuova domanda di naturalizzazione. Le viene dunque imposto per legge il rispetto di un periodo d’attesa di due anni che decorre solo a partire dall’entrata in vigore della decisione, vale a dire dopo il pronunciamento su tutti gli eventuali ricorsi avverso l’annullamento.
1.2.4 Miglioramento delle basi decisionali
1.2.4.1 Assistenza amministrativa
Talvolta le autorità cantonali preposte alla naturalizzazione lamentano il fatto che vengono loro occultate da altri uffici informazioni rilevanti. Il 20 dicembre 2006 il Consigliere nazionale Marcel Scherer ha presentato la mozione "Naturalizzazioni soltanto in presenza di basi chiare" (06.3875), con la quale invita il Consiglio federale a creare i presupposti giuridici che permettano alle autorità preposte alla naturalizzazione di accedere a tutte le informazioni disponibili, tra cui ad esempio le attestazioni di buona condotta, l’accesso al casellario giudiziale, notizie in merito a eventuali procedimenti in corso, ecc. Nella sua risposta del 21 febbraio 2007 il Consiglio federale ha richiesto l’accoglimento della mozione. Il rapporto del DFGP sulla violenza giovanile, di data 11 aprile 2008, ha individuato una soluzione atta a consentire a Cantoni e Comuni una più efficace analisi dei requisiti per la naturalizzazione, che consiste nell’ovviare alle lacune nell’ambito dei chiarimenti da parte delle autorità preposte alla naturalizzazione in merito al grado d’integrazione del richiedente, raccomandando alle autorità stesse di ottenere maggiori chiarimenti presso le autorità di polizia, giudiziarie e scolastiche. In questo contesto occorre prestare maggiore attenzione alle pene inflitte ai minori (op.cit., pag. 39). Inoltre, al fine di migliorare lo scambio di dati tra le autorità preposte alla naturalizzazione e le restanti autorità interessate dalle questioni dell’integrazione, si è suggerito di vagliare l’ipotesi di integrare, nella legge sulla cittadinanza, un diritto d’accesso per le autorità preposte alla naturalizzazione ai dati delle autorità cantonali e comunali (op.cit., pag. 47). La nuova norma tiene conto di tutte queste problematiche.