Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine

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1.3 Ulteriori considerazioni in materia di cittadinanza

1.3.1 Revoca di permessi e altre disposizioni

In conformità alla decisione del Tribunale federale del 12 novembre 2008 (DTF 135 I 7 e segg.), a seguito di annullamento di una naturalizzazione agevolata la persona interessata conserva lo status giuridico che le deriva in funzione del permesso di domicilio precedentemente rilasciato, nella misura in cui nel frattempo non è intervenuto alcun motivo per la sua estinzione o revoca. Con questa disposizione si coglie l’occasione della lacuna evidenziata dal Tribunale federale per chiarire le problematiche che ne derivano introducendo una regolamentazione chiara e comprensibile (cfr. art. 62 e 63 LStr). L’intento corrisponde in gran parte alle istanze della mozione Müller del 2 giugno 2009 (09.3489 Status dello straniero in seguito all’annullamento della naturalizzazione).

1.3.2 Adesione alla Convenzione europea sulla nazionalità e alla Convenzione per la prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati

Non direttamente contenuta nel testo della LCit, ma tematicamente ad esso collegata, è la questione relativa all’adesione alla Convenzione europea sulla nazionalità del 6 novembre 1997 (STE 166) e alla Convenzione del 19 maggio 2006 per la prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (STE 200). È tempo che la Svizzera vagli l’opportunità di aderire a tali convenzioni. La Svizzera è entrata a far parte del Consiglio d’Europa nel 1963. L’ingiustificata sospensione della procedura di adesione – per quanto ammessa dal diritto interno – violerebbe lo Statuto del Consiglio d’Europa. La Svizzera attribuisce grande importanza alla collaborazione con il Consiglio d’Europa in materia di Stato di diritto e di salvaguardia dei diritti dell’uomo.

La Convenzione sulla nazionalità rappresenta la prima codifica a livello internazionale dei principi fondamentali in materia di cittadinanza. Uno dei suoi obiettivi principali è il divieto di imporre discriminazioni in relazione alla naturalizzazione. Dato che la Svizzera fino alla fine del 2008 non disponeva di una normativa a livello federale in materia di ricorso avverso le decisioni discriminatorie concernenti la naturalizzazione e in tale ambito non può essere formulata alcuna riserva, la Svizzera non ha potuto aderire alla Convenzione. Con l’entrata in vigore, in data 1° gennaio 2009, della legge sulla cittadinanza rivista (RS 141.0, art. 15b in combinazione con l'art. 51), è stato introdotto a livello federale il diritto di ricorso avverso le decisioni discriminatorie in materia di naturalizzazione. In questo modo nulla più osta all’adesione da parte della Svizzera alla Convenzione sulla nazionalità. Quest’ultima contiene ancora, in effetti, diverse disposizioni che non sono pienamente conformi al diritto svizzero ma in merito alle quali è possibile formulare riserve purché non contrastino con il senso e lo scopo della Convenzione. È pertanto necessario formulare riserve in materia di apolidi maggiorenni e introdurre delle precisazioni riguardo i tre livelli ai quali si svolge la procedura di naturalizzazione e l’obbligo militare.

La Convenzione del 19 maggio 2006 per la prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati prevede che le persone che al momento della