Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine
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Anche in caso di procedura di annullamento è necessario valutare le condizioni di naturalizzazione, se pure a naturalizzazione avvenuta. Qualora dall'indagine risulti che al momento della decisione le condizioni per la naturalizzazione non erano adempiute, essa può essere annullata, applicando l'articolo 41 LCit.
Peraltro è giustificato che la legge preveda espressamente la possibilità per la Confederazione di emanare direttive unitarie per la creazione di rapporti di valutazione. Tuttavia, nel caso della naturalizzazione ordinaria, la Confederazione s'imporrà moderazione e non eserciterà influenza alcuna sulla forma dei rapporti d'indagine, bensì solo sulla loro qualità. Per la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione, la Confederazione può invece introdurre moduli standardizzati per la stesura dei rapporti d'indagine.
Ora la Confederazione ha anche la possibilità di prevedere termini d'ordine per l'allestimento dei rapporti d'indagine concernenti le naturalizzazioni di cui è competente. Tali termini potranno essere fissati nella nuova ordinanza concernente la legge sulla cittadinanza e dovranno contribuire a far sì che i tempi delle procedure di naturalizzazione non si protraggano eccessivamente.
Art. 35 Riscossione e versamento anticipato degli emolumenti
Questa disposizione riprende parte del contenuto dell'articolo 38 della LCit vigente; il contenuto del vecchio capoverso 2, cioè il condono dell’emolumento federale in caso d'indigenza, viene abrogato.
Il capoverso 2 del vecchio articolo 38 LCit costituisce una norma che permette al Consiglio federale di disciplinare tramite ordinanza gli emolumenti e le modalità di pagamento. La regola in base alla quale la tassa federale è condonata in caso d'indigenza va abrogata, poiché l'ordinanza sulle tasse e spese nelle procedura amministrativa (RS 172.041.1) già contiene regolamenti pertinenti. Inoltre, dal momento che gli emolumenti di naturalizzazione possono ammontare al massimo alla copertura dei costi, essi non devono risultare talmente elevati da non poter essere pagati dal richiedente. Nella prassi, solo in rari casi si è fatto ricorso a tale possibilità.
Si può ottenere un'ulteriore semplificazione introducendo il pagamento anticipato per le naturalizzazioni agevolate e le reintegrazioni, analogamente a quanto avviene per le richieste all'estero. Una tale regolamentazione consentirebbe di non entrare nel merito della naturalizzazione agevolata, fintantoché la persona richiedente non provi l'avvenuto pagamento anticipato tramite ricevuta.
Le nuove procedure e la nuova ripartizione degli incarichi possono provocare oneri supplementari per Cantoni e Comuni. Occorre tenerne conto e aumentare conseguentemente gli emolumenti a favore dei Cantoni e dei Comuni. La disciplina delle competenze inserita a livello di legge consente di adeguare gli emolumenti. Resta tuttavia il principio secondo cui gli emolumenti sono tesi alla sola copertura delle spese.
Art. 36 Annullamento
Questa disposizione disciplina quanto trattato dall'articolo 41 della LCit vigente.