Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine
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richiede di munirsi, prima di inoltrare una domanda di naturalizzazione, di un permesso di domicilio.
Gli obiettivi che stanno alla base di questo sistema corrispondono in gran parte a quelli dell’iniziativa parlamentare del Gruppo UDC, che richiede che possano essere naturalizzati solo quanti sono muniti di permesso di domicilio (06.485 – Iniziativa parlamentare. Nessuna naturalizzazione senza previo permesso di domicilio). Nel frattempo le Commissioni di entrambe le Camere hanno dato seguito all’iniziativa parlamentare. A fronte della revisione legislativa in corso, la CIP-N ha deciso in data 21 novembre 2008 di sospendere provvisoriamente la questione.
Stante questa situazione, è necessario ridefinire anche l’attuale disciplina che fissa a dodici anni il termine di residenza (in conformità con la LStr si userà nel prosieguo la formulazione "durata del soggiorno"). Infatti il criterio formale che fissa un determinato periodo di tempo entro il quale generalmente si richiede che venga raggiunto un certo grado di integrazione, può avere un effetto demotivante sulle persone che hanno raggiunto prima del tempo un buon livello di integrazione. Queste persone non devono essere ostacolate o distolte dalla loro disponibilità all’integrazione. Al contrario devono essere stimolate a completare rapidamente la propria integrazione e devono essere lodati quanti, grazie agli sforzi superiori alla media da loro compiuti, hanno raggiunto in breve tempo un elevato grado di integrazione. Queste persone devono pertanto poter accedere alla procedura di naturalizzazione già dopo otto anni di soggiorno. Coloro per i quali il processo di integrazione dura più a lungo dovranno attendere, prima di poter inoltrare la loro domanda, che siano trascorsi i dieci anni di soggiorno in Svizzera necessari secondo la legge sugli stranieri (cfr. art. 34 LStr) per ottenere un permesso di domicilio.
La nuova normativa consente di perseguire con maggiore efficacia l’obiettivo in base al quale possono essere naturalizzate solo le persone integrate con successo. Allo stesso tempo essa consente di rivalutare la procedura di rilascio del permesso C lasciando nel contempo ai Cantoni un ampio margine di manovra in relazione alla procedura di loro competenza per il rilascio del permesso di domicilio.
1.2.3.2 Armonizzazione dei termini di residenza cantonali e comunali
Nella sua delibera sul rapporto del 9 marzo 2007 sulle questioni pendenti in materia di cittadinanza, il Consiglio federale ha dichiarato di volersi impegnare a favore di un’armonizzazione in tempi utili dei termini di residenza cantonali (in conformità con la LStr si userà nel prosieguo la formulazione "durata del soggiorno"). Se ciò non dovesse essere possibile, valuterà l’opportunità di adottare una soluzione unificata a livello di ordinamento federale. A seconda del grado di concretizzazione, vi sono due soluzioni percorribili:
Variante 1:
A fronte di perplessità di natura giuridica per quanto concerne l’ammissibilità della competenza della Confederazione a legiferare, nella variante 1 si rinuncia a indicare una soglia massima fissa, limitandosi a descrivere genericamente l’intento normativo del legislatore. In questo caso spetta ai Cantoni concretizzare la disposizione.