Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine
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Rapporto
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
A seguito della bocciatura del 26 settembre 2004 del progetto di modifica legislativa e costituzionale che introduceva agevolazioni all’acquisizione della cittadinanza da parte di giovani stranieri della seconda e terza generazione, si è reso necessario fare il punto della situazione, al fine di valutare le diverse istanze politiche in materia di cittadinanza e attuare le successive misure di carattere legislativo. A tale scopo il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di redigere, entro la fine del 2005, un rapporto sulle questioni pendenti in materia di cittadinanza. In data 9 marzo 2007 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto e delle raccomandazioni in esso contenute.
Il 24 settembre 2006 la popolazione si è espressa a grande maggioranza a favore della nuova legge sugli stranieri (Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, LStr, RS 142.20) e della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Le due leggi hanno introdotto nuovi requisiti che gli stranieri devono rispettare, soprattutto in materia di integrazione e competenze linguistiche. La procedura di naturalizzazione, che può essere considerata l’ultimo passo verso la riuscita dell’integrazione, deve tenere conto di questi sviluppi. In futuro, dunque, la procedura ordinaria di naturalizzazione potrà essere attuata solo dopo la concessione di un diritto di soggiorno a lunga scadenza. Ciò comporta che, in riferimento all’integrazione delle persone richiedenti la naturalizzazione, sia richiesto un grado di integrazione quantomeno pari, se non più elevato, rispetto a quello previsto dall’ordinamento sugli stranieri per la concessione del permesso di domicilio.
Infine, le discussioni sulla violenza giovanile, confluite in un rapporto del DFGP dell’11 aprile 2008, e l’esigenza di snellire razionalmente gli iter procedurali hanno portato all’individuazione di altre istanze di modifica in materia di cittadinanza.
1.2 Aspetti principali del progetto
1.2.1 Semplificazioni procedurali
1.2.1.1 Iter procedurale unificato
Allo stato attuale, le procedure per la naturalizzazione sono molto diverse da Cantone a Cantone. In particolare per quanto concerne la naturalizzazione ordinaria, che ricade nell’ambito di competenza dei Cantoni, la Confederazione ha finora dato la precedenza ai Cantoni, in ottemperanza all’articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale, il quale stabilisce che la Confederazione emani solo prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni. Di conseguenza, i vari ordinamenti cantonali stabiliscono in modo differenziato l’ufficio presso cui va inoltrata la richiesta di naturalizzazione, il modulo da utilizzare al riguardo, le modalità e la fase della procedura in cui deve essere esibita alla Confederazione la necessaria documentazione. Pertanto, in base alla disciplina attualmente in vigore, può accadere che l’Ufficio federale competente si trovi a dover decidere del rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione