Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine
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padre di famiglia o una madre di famiglia decidono l'escissione della figlia o organizzano fidanzamenti tra bambini, oppure obbligano i propri figli a sottostare a un matrimonio combinato. Nel senso generale del termine, un basso grado di integrazione può però manifestarsi anche nella mancanza di cooperazione con le autorità (assistenza sociale, autorità scolastiche). In conclusione, si può affermare che il concetto di "ordine e sicurezza pubblici" non include soltanto ma va ben oltre il dovere di rispettare l’ordinamento giuridico svizzero.
1.2.2.4 Rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale
L’ordinanza concernente la legge sulla cittadinanza dovrà prevedere concretamente il criterio del rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale e dei valori universali della salvaguardia dei diritti dell'uomo in quanto parte sostanziale dell’integrazione. Una violazione di tali principi può essere ad esempio rappresentata dalla negazione dell’autorità dello Stato o della parità tra uomo e donna.
Una forma particolarmente evidente di mancanza di rispetto di tali principi è quella che talora si manifesta nell’ambito dell’estremismo politico o religioso, per cui le persone che aderiscono a un’organizzazione politicamente estremistica o che attraverso il loro comportamento o le loro affermazioni mostrano di condividerne i valori devono essere escluse dalla naturalizzazione a causa dell’insufficiente grado di integrazione. Anche le cause d’esclusione dovranno essere elencate e dettagliate nell’ordinanza.
1.2.2.5 Facoltà di esprimersi in una lingua nazionale
Per quanto concerne le competenze linguistiche, la Confederazione richiede che gli interessati siano in grado di esprimersi in una delle lingue nazionali. A fronte di ciò ai Cantoni deve essere riservata anche in futuro la facoltà di decidere se intendono stabilire nella loro legislazione l’obbligo di possedere competenze maggiori, ad esempio la conoscenza della lingua parlata nel luogo di domicilio. Questa distribuzione delle competenze è conforme a quanto previsto dall’articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale, secondo cui la Confederazione può emanare solo prescrizioni minime in materia di naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilasciare il relativo permesso. Questa limitatezza delle facoltà della Confederazione si giustifica però in ragione del fatto che essa stessa richiede, per le naturalizzazioni ordinarie per le quali è competente, la sola conoscenza di una lingua nazionale e non la padronanza della lingua parlata nel luogo di domicilio. Una soluzione diversa non sarebbe comunque possibile per le domande di naturalizzazione agevolata presentate da persone che si trovano all’estero, in quanto in questi casi si accerta la sussistenza di stretti legami con la Svizzera ma non è possibile fare riferimento a una lingua specifica a causa della mancanza di un domicilio in Svizzera. In base agli esiti del dibattito e ai pareri espressi, la Confederazione dovrà stabilire in modo vincolante, nel quadro dell’ordinanza concernente la legge sulla cittadinanza, di quali competenze linguistiche le persone interessate dovranno dimostrare il possesso. A tale riguardo dovrà essere accertato che la persona richiedente comprenda una lingua nazionale tanto bene e si sappia