Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine
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Art. 14 Decisione cantonale di naturalizzazione
Il capoverso 1 stabilisce che l’autorità cantonale competente debba decidere sulla naturalizzazione entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione federale. In questo modo viene praticamente escluso il rischio che dopo il rilascio di tale autorizzazione possano subentrare nuove circostanze che, se portate a conoscenza della Confederazione, avrebbero impedito il rilascio stesso dell’autorizzazione. Trascorso tale termine, l’autorizzazione perde qualsiasi validità. Il richiedente potrà presentare una nuova domanda quando soddisferà tutti i requisiti previsti.
Sull’autorizzazione federale di naturalizzazione è annotato il fatto che eventuali figli nati nel corso della procedura di naturalizzazione e quindi non espressamente menzionati sull’autorizzazione sono compresi nell’ambito di validità della naturalizzazione dei genitori senza bisogno di presentare una domanda supplementare. Si evita così l’insorgenza di ulteriori oneri amministrativi.
Il capoverso 2 prevede che la competente autorità cantonale rifiuti di concedere la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata. In questo caso l’onere spetta ai Cantoni, in quanto a questo punto la procedura a livello federale è già conclusa. Un’eventuale revoca dell’autorizzazione federale di naturalizzazione porterebbe a un eccessivo appesantimento e a un’inutile amplificazione della procedura. In tali casi è sufficiente che il Cantone suggerisca alla persona richiedente di ritirare la domanda ed eventualmente emani una decisione negativa impugnabile.
Il capoverso 3 stabilisce che la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale e quindi la cittadinanza svizzera possano essere acquisite solo dopo l’entrata in vigore della decisione cantonale di naturalizzazione.
Art. 15 Procedura nel Cantone
Il testo di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 15a della vigente LCit.
Art. 16 Obbligo di motivazione
Il testo di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 15b della vigente LCit.
Art. 17 Protezione della sfera privata
Il testo di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 15c della vigente LCit. La nozione di durata di residenza di cui al capoverso 2 lettera b è stata sostituita, per ragioni di coerenza con la LStr, da quella di «durata del soggiorno». Anche il testo del capoverso 1 lettera c corrisponde al diritto in materia di stranieri ed è stato leggermente modificato rispetto alla formulazione attuale (sostituzione di «integrazione nella realtà svizzera» mediante «integrazione riuscita», cfr. anche osservazioni al n. 1.2.2).