Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine

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svincolo poiché sarebbe sproporzionato rispetto al lavoro da svolgere. L'articolo 46 capoverso 3 vigente è pertanto abrogato e non viene sostituito.

Art. 41 Cittadini di più Cantoni

Secondo l'articolo 47 LCit vigente, se il richiedente è cittadino di più Cantoni, l'autorità di ciascun Cantone deve pronunciarsi sullo svincolo. Per contro, gli atti di svincolo dei Cantoni devono essere notificati tutti insieme. La notificazione di un solo atto di svincolo implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali, anche se, per errore, un Cantone d’origine non si è pronunciato. L'attuazione di questa regolamentazione si è rivelata molto complessa e inutilmente burocratica. Un'ulteriore complicazione è costituita dal fatto che può presentare domanda di svincolo ad una rappresentanza svizzera solo chi risiede all'estero (eccezione: Liechtenstein).

Pertanto il nuovo articolo 42 LCit prevede che gli svizzeri cittadini di più Cantoni possano avanzare la domanda ad uno dei Cantoni d'origine. Se uno dei Cantoni d'origine si pronuncia sullo svincolo, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali. Il Cantone pronunciatosi sullo svincolo informa d'ufficio gli altri Cantoni d'origine, i quali hanno diritto di ricorso in base all'articolo 48 capoverso 2.

2.2.2.2 Sezione 2: Revoca

Art. 42 Condizioni

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 48 della LCit vigente.

2.3 Titolo terzo: Procedura d'accertamento

Art. 43 Competenza

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 49 della LCit vigente.

2.4 Titolo quarto: Trattamento di dati personali e assistenza amministrativa

Art. 44 Trattamento dei dati

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 49a della LCit vigente.

Art. 45 Comunicazione dei dati

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 49b della LCit vigente.

Art. 46 Assistenza amministrativa

Questa disposizione è nuova.