Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 30 pagine
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esprimere in questa lingua tanto adeguatamente da sapersi destreggiare nella vita quotidiana e da essere in grado di esercitare i propri diritti politici.
1.2.2.6 Volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione
In relazione al successivo criterio per valutare il grado di integrazione di una persona, ossia la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione, è necessario verificare che la persona richiedente la naturalizzazione attribuisca la dovuta importanza alla volontà espressa a parole. Per cui il requisito non si considera soddisfatto per il solo fatto di poter vantare un rapporto di lavoro non cessato, ma in casi particolari è necessario anche soddisfare le seguenti condizioni:
- documentare gli sforzi compiuti per cercare un posto di lavoro;
- documentare il percorso formativo che si sta seguendo (ad es. esibendo il
contratto di apprendistato) o quantomeno dimostrare di muoversi in questa direzione,
- i lavoratori temporanei (che svolgono attività ausiliarie o a termine) devono
dimostrare di voler vivere autonomamente e sotto la propria responsabilità.
1.2.2.7 Familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri
Un altro importante elemento a dimostrazione dell’idoneità alla naturalizzazione è rappresentato, oltre che dai veri e propri criteri per valutare il grado di integrazione di una persona, dalla familiarità che dimostra di avere con le condizioni di vita in Svizzera. Tale familiarità si manifesta ad esempio quando una persona richiedente la naturalizzazione intrattiene rapporti regolari con i cittadini svizzeri che vivono nel suo stesso luogo di domicilio o se si impegna a favore di un’associazione locale. La familiarità con il modo di vita locale si manifesta anche nella conoscenza che si ha della geografia e della storia locali e di nozioni di educazione civica.
1.2.3 Ammissione alla procedura di naturalizzazione
1.2.3.1 Status di soggiorno e domicilio
Nell’ottica di garantire una piena coerenza tra diritto di cittadinanza e diritto in materia di stranieri, devono essere ridefiniti anche i requisiti formali concernenti la procedura di acquisto della cittadinanza. Il punto di partenza deve essere rappresentato dal principio secondo cui per la cittadinanza, in quanto più alto gradino dell’integrazione, si può richiedere il possesso dei requisiti più severi in tema d’integrazione. Conseguentemente, per la naturalizzazione si richiede lo status più stabile in materia di diritto degli stranieri, ossia il permesso di domicilio (permesso C). In tal modo le persone in possesso di permesso N o F (quindi i richiedenti l’asilo o le persone ammesse provvisoriamente) sono escluse dalla possibilità di accedere alla procedura di naturalizzazione, in quanto il diritto di soggiorno loro riconosciuto non presenta caratteristiche adeguate in termini di durata e stabilità. Ma anche alle persone in possesso di permesso di dimora (permesso B) si